Il Tar annulla la decisione dell’ufficio scolastico regionale di assegnare un numero di ore inferiori a quelle indicate nella diagnosi funzionale e richieste nel programma educativo. Sentenza interessante in cui la magistratura garantisce diritti che l’amministrazione viola con estrema facilità. La scheda del vicepresidente nazionale Fish, Salvatore Nocera
ROMA – Il Tribunale amministrativo regionale del Molise ha annullato la decisione dell’Ufficio scolastico regionale (Usr) di assegnare un numero di ore di sostegno inferiori a quelle indicate nella diagnosi funzionale e richieste nel Programma educativo individualizzato (Pei). La sentenza (n. 452/2011) è interessante perché, dopo aver citato le norme fondamentali che garantiscono il diritto al massimo delle ore di sostegno a seguito della certificazione di grave disabilità, annulla il taglio delle ore operato dall’Usr per "difetto di motivazione". Si tratta di uno dei casi tipici di annullamento per eccesso di potere che riguarda tutti gli atti amministrativi. Ciò significa che, per individuare la violazione di legge, il Tar ha dichiarato l’atto lesivo dei principi generali sanciti in materia dalla Legge nazionale 241/1990. Ciò significa anche che, ormai, le declaratorie di nullità dei tagli alle ore di sostegno sono diventate una procedura di routine. Infatti, in base alla Costituzione ogni atto amministrativo deve essere sufficientemente motivato, pena la sua illegittimità. Nel caso specifico, l’amministrazione scolastica non ha fornito alcuna motivazione circa la riduzione delle ore assegnate rispetto a quelle indicate nella diagnosi funzionale dell’Asl, anche se, l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere che la motivazione esisteva ed erano i tagli della spesa pubblica. Ma così dicendo sarebbe incappata nella costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, la cui ultima sentenza n. 80/2010, stabilisce che il nucleo essenziale di un diritto costituzionalmente garantito come quello all’inclusione scolastica, e in particolare al sostegno didattico, non può essere compresso per motivi di bilancio.
Se questa giurisprudenza si consoliderà, sarà ancora più facile ottenere sentenze di aumento delle ore di sostegno che non siano motivate da effettive prove del miglioramento della situazione dell’alunno con disabilità. Basterà quindi dimostrare l’inesistenza o l’insufficienza di motivazione della riduzione di ore di sostegno per vincere la causa che, come avviene in questi casi, provoca la soccombenza dell’amministrazione con conseguente condanna della stessa alla rifusione delle spese alle famiglie. Unico rilievo, sotto un profilo pedagogico, è che la magistratura non va tanto per il sottile e si basa fondamentalmente su quanto detto nella diagnosi funzionale dell’Asl. Ciò significa che, più che su motivazioni di carattere pedagogico, la magistratura si basa su motivazioni di carattere sanitario. Ciò non è in linea con la cultura dell’inclusione scolastica e con i criteri dell’Icf (International classification of functioning) che impongono una valutazione bio-psico-socio-pedagogica dei bisogni educativi speciali per assegnare le risorse necessarie. In un momento di tagli lineari alle spese della scuola (e privi di qualsiasi motivazione pedagogica), comunque, la magistratura fa bene a garantire i diritti che l’amministrazione viola con estrema facilità, non fornendo una preparazione sufficiente ai docenti curricolari e non rispettando il numero di 20 alunni nelle classi con studenti disabili, uniche condizioni che potrebbero consentire una riduzione del massimo delle ore di sostegno perché favoriscono una vera presa in carico del progetto di inclusione da parte dell’intero consiglio di classe. Dobbiamo quindi ringraziare la magistratura perché, in un momento di gravi attentati ai diritti delle persone con disabilità, tiene alta la fiaccola del valore della legalità e della tutela dei diritti dei più deboli.
di Salvatore Nocera, vicepresidente nazionale Fish
Fonte: Superabile.it
04/10/2011