Inclusione scolastica, Anffas onlus: “Siamo ancora lontani dall’obiettivo”

Inclusione scolastica, Anffas onlus: “Siamo ancora lontani dall’obiettivo”

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Le Leggi e anche il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro parlano chiaro: il collaboratore scolastico designato dal Dirigente del proprio Istituto a occuparsi dell’assistenza per l’uso dei servizi igienici da parte degli alunni con disabilità non può rifiutarsi di farlo e nessuna scuola può dire a una famiglia che tale assistenza è garantita, ma solo «nei limiti previsti dalla vigente normativa e dalla disponibilità di personale»

Casi gravi – e purtroppo non certo infrequenti – come quello cortesemente segnalatoci da Francesco Diomede della Giunta Nazionale FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), riguardante una bimba con disabilità di Bari, costretta a cambiare scuola perché garantita nell’assistenza all’uso dei servizi igienici solo «nei limiti previsti dalla disponibilità del personale», impongono ancora una volta la massima chiarezza sulla materia e per questo cediamo la parola a Salvatore Nocera, già vicepresidente nazionale della FISH, della quale è attualmente presidente del Comitato dei Garanti, oltreché responsabile dell’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down).

«A chi sostiene – dichiara dunque Nocera – che per l’assistenza igienica agli alunni con disabilità, oltre all’incarico attribuito dal Dirigente Scolastico a taluni specifici collaboratori, con conseguente aumento retributivo, serva anche il loro consenso, va risposto che proprio non è così, poiché tali mansioni sono previste espressamente dalla Tabella A allegata al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2006-2009. Quindi, ove vi sia l’incarico del Dirigente Scolastico, previa assemblea o consultazione sindacale, il collaboratore designato non può rifiutarsi. In caso contrario, infatti, ci si trova in presenza di una mancata assistenza a un minore con disabilità e a un’interruzione di pubblico servizio, fatti per i quali, a mio avviso, proprio il Dirigente sarebbe passibile di denuncia da parte della Procura della Repubblica».

«Per quanto poi riguarda l’obbligo di aggiornamento in servizio per i collaboratori scolastici – prosegue Nocera – esso è espressamente previsto dall’articolo 1, comma 181, lettera c, punto 8 della Legge 107/15 [la Legge di riforma, nota come quella della cosiddetta “Buona Scuola”, N.d.R.]. In quel punto si parla testualmente della “previsione dell’obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull’assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica”».

«È certamente vero – conclude Nocera – che tale norma è prevista come principio cui dovrà informarsi l’emanando Decreto Delegato sull’inclusione scolastica; quest’ultimo, però, dovrà normare le modalità esecutive di tale principio che è intanto immediatamete operante e che i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro non potranno modificare, ricordando come l’articolo 1, comma 196 della medesima Legge 107/15 stabilisca che “sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”».

Annotazioni a parer nostro assai chiare. Le mettiamo a disposizione di tutte le famiglie che come quella di Bari si sentano dire dalla scuola che l’assistenza per l’uso dei servizi igienici da parte del figlio o della figlia con disabilità è garantita, ma solo «nei limiti previsti dalla vigente normativa e dalla disponibilità di personale».

Fonte: Superando.it

26/10/2015