Assistenza Scolastica: Fish annuncia azioni legali contro le Regioni inadempienti

Assistenza Scolastica: Fish annuncia azioni legali contro le Regioni inadempienti

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Fra gli alunni con disabilità non ci sono solo coloro che svolgono le stesse prove del resto della popolazione scolastica. C’è chi, alla fine del percorso, consegue il diploma come i suoi compagni, ma anche chi, dopo un percorso "differenziato", riceve solo un "attestato". Le modalità sono diverse ma concludere il percorso scolastico è un diritto per tutti

ROMA – Sono oltre 500 mila gli studenti che, in questi giorni, affrontano le prove di maturità: prova a cui non si sottraggono gli studenti con disabilità, motoria, cognitiva o sensoriale che sia. Concludere il percorso scolastico è infatti un diritto per tutti, sancito dalla legge e regolato dalla normativa di riferimento. Le modalità però sono diverse.

Come funziona? Le ultime indicazioni sugli esami di Stato degli studenti disabili si trovano nell’Ordinanza del Miur n. 252 del 19 aprile 2016. l’articolo 22 è dedicato proprio agli "esami dei candidati con disabilità" che, seguendo le indicazioni del D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998, distingue chiaramente tra gli studenti sottoposti a prove "equipollenti" e quelli a cui spettano invece "prove differenziate". Una distinzione fondamentale, perché le prime produrranno un vero e proprio diploma, le seconde soltanto un attestato delle competenze.

Prove equipollenti. La commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, predispone "prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti". Per lo svolgimento delle prove, lo studente puà essere affiancato dagli operatori che lo hanno assistito durante l’anno. Nel caso di studenti con disabilità visiva, i testi delle prove scritte sono trasmessi dal ministero anche in codice Braille, o ulteriori formati (audio e/o testo), laddove necessario.

Sono circa 920 studenti con disabilità che, quest’anno, si cimentano con le prove di maturità "equipollenti!". Lo scorso anno erano 1.382, l’anno precedente 1.541. Sono dati riferiti dal ministero dell’Istruzione, che tuttavia precisa che il dato di quest’anno è provvisorio, visto che gli esami sono tuttora in corso. Si tratta di numeri relativi solo alle prove equipollenti: non riguardano quindi coloro che sostengono le stesse prove dei loro compagni, né coloro che sostengono prove differenziate per ottenere il solo attestato di frequenza.

Prove differenziate. Per quanto riguarda gli studenti che hanno seguito un percorso didattico differenziato (P.E.I.) e sono stati valutati solo sulla base di tale piano, a questi spettano le prove differenziate, elaborate dalla commissione d’esame sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe.

Studenti Bes o Dsa. Specifiche indicazioni riguardano poi gli esami degli studenti con bisogni educativi speciali o disturbi dell’apprendimento. Per questi, le commissioni "predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato", inclusi ausili tecnologici e informatici. "In particolare – si legge nell’Ordinanza – si segnala l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma".

Certificazioni. Per quanto riguarda le certificazioni rilasciate, ci si attiene a quanto previsto dal D.P.R. n.323 del 23 luglio 1998: "qualora l’alunno in situazione di handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell’esame, riceve un attestato recante gli elementi informativi" su capacità e competenze acquisite: il cosiddetto "attestato di credito formativo".

Fonte: Superabile.it

27/06/2016