In una circolare del ministro Brunetta le ultime novità in tema di assenze per malattia. Estensione del provvedimento a tutto il pubblico impiego, più flessibilità nei controlli e applicazione "soggettiva" della disciplina: al dirigente responsabile l’iniziativa sulle verifiche. Di fatto viene eliminata l’obbligatorietà della visita fiscale dal primo giorno di assenza
ROMA – Firmata dal ministro per la pubblica Amministrazione e l’Innovazione, Renato Brunetta, la circolare 10/2011 che chiarisce i recenti interventi normativi in tema di assenze per malattia introdotti dal decreto sulla manovra economica (Legge 111 del 15 luglio 2011). Controllo sulla malattia e regime della reperibilità, modalità di giustificazione delle assenze e individuazione di ambiti "soggettivi" di applicazione della nuova disciplina: le colonne portanti del nuovo provvedimento. Una maggior flessibilità che elimina di fatto l’obbligatorietà della vista fiscale sin dal primo giorno di assenza, ma anche – come contromisura – un potere di iniziativa sui controlli attribuito ai dirigenti responsabili e un’applicazione "soggettiva" dei provvedimenti in relazione alla tipologia di dipendente.
"Una normativa – spiega il ministero in una nota – che, più che allentare la morsa sui malati immaginari, estende anche al personale a ordinamento pubblicistico (magistrati, avvocati dello Stato, personale militare e delle forze di polizia civili, personale della carriera prefettizia e diplomatica, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale della carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari) la disciplina delle visite fiscali, in particolare delle nuove fasce di reperibilità introdotte due anni fa dalla legge Brunetta".
"Relativamente alla obbligatorietà della visita fiscale sin dal primo giorno – aggiungono ancora dal ministero – si è deciso di intervenire in maniera più efficace, concentrando l’obbligo nei giorni in cui statisticamente c’è un tasso di assenza più alto, cioè quelli precedenti o successivi ai giorni non lavorativi (festivi). Negli altri casi sarà il dirigente che dovrà valutare la necessità di una visita fiscale tenendo presente dell’esigenza generale di contrastare e prevenire l’assenteismo nonché della condotta complessiva del dipendente".
Si estende così a tutto il pubblico impiego la normativa sul controllo delle assenze, per un’azione che sia efficace "nei giorni in cui si concentra – chiosa il ministero – il maggior numero delle assenze brevi e, soprattutto, che responsabilizzi il dirigente nell’azione di repressione del fenomeno dell’assenteismo". (eb)
Fonte: Superabile.it
05/08/2011