Il Tempo – Allo stadio con le catene per protesta. L’Assessore corre ai ripari sui posti ai disabili

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Il prolungamento del congedo parentale (massimo 36 mesi) per assistere il figlio minore con grave disabilità decorre dal termine del periodo normale di congedo parentale teoricamente fruibile; spetta a condizione che il figlio non sia ricoverato a tempo pieno, salvo che la presenza del genitore sia richiesta dalla struttura sanitaria di ricovero. Lo precisa, tra l’altro, la circolare n. 100 dell’Inps con cui ieri l’istituto ha fornito nuove precisazioni sulla fruizione dei permessi della legge n. 104/1992, a un anno dalla riforma del dlgs n. 119/2011 (in vigore dall’11 agosto 2011).

I chiarimenti, nonostante si rivolgano principalmente ai dipendenti dell’Inps, possono applicarsi in via di principio a ogni situazione. Tra l’altro, la circolare precisa i requisiti per il diritto ai permessi per assistenza nel caso di figli affetti da grave handicap. Spiega che tale diritto non può essere mai riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza allo stesso familiare disabile; e che l’unica possibilità è la fruizione alternativa tra i genitori di un figlio disabile, i quali nell’arco di uno stesso mese possono fruire, alternativamente e mai cumulativamente, dei permessi mensili, delle due ore di permesso giornaliero o del prolungamento del congedo parentale.

Infatti, spiega l’Inps, la riforma (articolo 3 del dlgs n. 119/2011) ha integralmente sostituito il comma 1 dell’articolo 33 del dlgs n. 151/2001 prevedendo che, per ogni minore disabile, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre ha diritto, fino al compimento dell’ottavo anno d’età del figlio, al prolungamento del congedo parentale, da fruire in maniera continuativa o frazionata, per un periodo massimo di 36 mesi (tre anni), comprensivo dei periodi di congedo parentale ordinario, con retribuzione al 30%.

I periodi di prolungamento, precisa l’Inps, decorrono dalla conclusione del periodo ordinario del congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore che ne fa richiesta; e che il requisito essenziale per la concessione è l’assenza di ricovero a tempo pieno del figlio, salvo che la presenza del genitore venga richiesta dalla struttura sanitaria di ricovero. L’Inps ribadisce che tutti i benefici possono essere fruiti solo alternativamente e mai cumulativamente tra i genitori nell’arco del mese.

Pertanto, se uno o entrambi i genitori optano per alcuni giorni di prolungamento del congedo parentale per assistere il bambino disabile, gli stessi non potranno più richiedere per lo stesso mese né permessi orari né permessi giornalieri, mentre potranno beneficiare, in giorni diversi, del congedo straordinario retribuito. Diversamente, negli stessi giorni in cui un genitore lavoratore fruisce di uno dei benefici spettanti per il figlio disabile, l’altro genitore può eventualmente fruire del congedo parentale ordinario e del congedo malattia figlio.

Fonte: Disablog

30/07/2012