I diritti non possono mai essere ”fuori moda”

I diritti non possono mai essere ”fuori moda”

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Cosa rispondere ai genitori che, volendo far crescere in autonomia i figli disabili, vorrebbero chiedere ai dirigenti scolastici di farli uscire liberamente da scuola al termine delle lezioni, senza dover attendere un adulto che li vada a prendere?

ROMA – Molti genitori di alunni con disabilità che frequentano la scuola ci hanno rivolto una domanda: "Ho deciso di far crescere in autonomia mio figlio. Posso chiedere al dirigente scolastico che al termine delle lezioni faccia uscire mio figlio con gli altri compagni, senza dover attendere l’arrivo di un adulto?". La Costituzione italiana, all’articolo 30, stabilisce che è diritto della famiglia educare i figli. Pertanto se i genitori, nell’educazione di un figlio disabile, seguono degli orientamenti per l’acquisizione della sua autonomia, specie se praticati positivamente da un’associazione specializzata, hanno il potere di chiedere per iscritto al dirigente scolastico di far uscire, alla fine delle lezioni, il proprio figlio ultraquattordicenne da solo, come avviene per tutti i compagni non disabili.

Va tenuto presente che il Codice penale (articolo 591) prospetta il reato di abbandono di minore o di incapace, distinguendo tra i minori degli anni 14, per i quali il reato di abbandono è presunto e i maggiori di tale età per i quali il caso di abbandono di incapace deve essere dimostrato dall’autorità inquirente. In questi casi, se il figlio con disabilità ha meno di 14 anni potrebbe scattare la responsabilità dei genitori, così come potrebbe avvenire per tutti i figli, anche senza disabilità, minori di 14 anni. Per i figli con disabilità maggiori di 14 anni, dal momento che la famiglia stipula con la scuola un contratto con l’iscrizione dell’alunno, essa, può sottoscrivere l’esonero da responsabilità del dirigente scolastico per far uscire da solo l’alunno al termine delle lezioni. La scuola, per sua ulteriore garanzia, può chiedere il parere del servizio di neuropsichiatria che ha in carico l’alunno con disabilità. Un eventuale parere negativo di tale servizio non può impedire ai genitori di chiedere per iscritto e ottenere che il figlio con disabilità ultraquattordicenne esca da scuola da solo, motivando le ragioni di tale scelta.

Il dirigente, per gli alunni con più di 14 anni, non potrebbe opporre un rifiuto basato sul rischio che così facendo egli possa essere incriminato di abbandono di incapace ai sensi dell’articolo 591 del Codice penale, poiché la richiesta scritta del genitore impedisce il configurarsi dell’ipotesi di abbandono da parte del dirigente stesso. Né il dirigente potrebbe opporre il rischio di responsabilità civile della scuola ai sensi dell’articolo 1218 o dell’articolo 2047 del Codice civile, poiché l’affidamento dell’alunno con disabilità alla scuola, avvenuto con l’iscrizione scolastica, viene accompagnato dalla richiesta scritta dei genitori di consentire l’uscita autonoma del figlio ultraquattordicenne. Pertanto, la responsabilità civile della scuola e del dirigente viene esclusa da questa dichiarazione del genitore. L’ipotesi di abbandono è diversa da quella in cui un genitore imposta per un figlio un percorso di autonomia che lo porti a essere in grado di effettuare da solo commissioni (ad esempio, acquisti vicino a casa) o percorsi (ad esempio, casa-scuola e ritorno). Dottrina e giurisprudenza concordano sulla circostanza che, quando la persona che ha la responsabilità della custodia (ad esempio, il genitore) ha "il sicuro convincimento che nessun danno potrà verificarsi" non sussistono i presupposti della punibilità. La stessa risposta, a mio avviso, può darsi ai genitori che chiedono di mandare a scuola o far rientrare da casa dalla scuola i propri figli ultraquattordicenni sugli scuolabus senza la necessità di un accompagnatore e senza che alla fermata ci sia una persona maggiorenne che prenda in custodia l’alunno per portarlo dentro la scuola o a casa.

di Salvatore Nocera

Fonte: Superabile.it

03/04/2012