Disabile in carrozzina: che impresa salire sul bus

Disabile in carrozzina: che impresa salire sul bus

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Trasporti, Giudice Milano: disabili discriminati
MILANO – Negare l’accesso ad un mezzo di trasporto pubblico a una persona disabile è discriminante. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano condannando l’Atm, l’azienda che gestisce i trasporti urbani, per non aver consentito a un uomo a mobilità ridotta di salire sull’autobus in più occasioni.
Il ricorrente, che per spostarsi usa una carrozzina elettrica, dopo l’ennesimo episodio in occasione del quale gli è stata negata la possibilità di prendere l’autobus ha deciso di rivolgersi al giudice presentando ricorso contro l’Atm. Il conducente del tram, infatti, aveva rifiutato di far salire l’uomo a bordo, chiudendo le porte senza esitazione e facendo subito ripartire il mezzo. A causa avviata, inoltre, situazioni analoghe si sono ripetute per altre quattro volte, sempre a causa del mancato funzionamento della pedana presente sull’autobus.
Il trattamento subito dal ricorrente, oltre ad avergli impedito di rispettare gli impegni programmati numerose volte, lo ha gettato in uno stato di rabbia e sconforto, spingendolo quindi ad appellarsi alla legge 67/2006, a tutela delle persone con disabilità vittime di discriminazioni. Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso dell’uomo, evidenziando la gravità della “condotta gravemente omissiva da parte di Atm nella manutenzione delle pedane per disabili, che presenta indubbi connotati discriminatori”. Oltre alla legge 67/2006, infatti, l’articolo 3 della Costituzione garantisce l’attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone disabili. Il giudice ha così riconosciuto il danno non patrimoniale subito dal ricorrente.
“Basti pensare – si legge nella pronuncia – alla frustrazione di vedersi ulteriormente limitata la già gravemente condizionata capacità motoria; la pubblicità di tale situazione deteriore; l’incertezza di riuscire a risolvere il problema trovando un altro mezzo che sia munito di pedana funzionante; il dovere comunque dipendere da soggetti estranei; l’essere costretti a farsi sentire per fare valere un diritto – quello alla mobilità con i mezzi pubblici – che viene invece più agevolmente assicurato ai normodotati”. L’Atm, responsabile di condotta discriminatoria secondo quanto statuito dalla sentenza, dovrà dunque risarcire il danno non patrimoniale al ricorrente e, inoltre, dovrà mettere in atto la manutenzione necessaria ad assicurare l’accessibilità dei suoi mezzi.

Fonte: Disablog.it

19/03/2012