Riforma del condominio, Anaci critica norma su barriere architettoniche

Riforma del condominio, Anaci critica norma su barriere architettoniche

| 0

DOMANDA
Sono uno studente di ingegneria di Reggio Emilia. Mi sono laureato nel dicembre 2011 in triennale e subito dopo ho deciso di iscrivermi ai due anni di laurea magistrale. Mi trovo, a conclusione del primo anno di magistrale, dove purtroppo sono riuscito a dare solo due esami, un po’ perché non sono riuscito a seguire le lezioni del primo semestre a causa della preparazione della tesi di laurea e un po’ perché la crisi sismica emiliana ha coinvolto direttamente me e la mia famiglia, in modo da risultare molto difficile per me dare esami. Detto questo so già che sarà molto difficile concludere i miei studi in corso e ho pensato di reiscrivermi al primo anno di magistrale.
Percepisco una pensione di reversibilità (mio padre è deceduto tre anni fa), che dovrebbe scadere a fine 2013 (fine del corso legale di laurea). Se mi reiscrivo al primo anno, la pensione mi verrà comunque erogata per tutti e due gli anni di durata del corso magistrale?

RISPOSTA
Gentile utente,
la pensione di reversibilità spetta ai figli minori di 18 anni, ai figli inabili di qualunque età ed carico del genitore, ai figli studenti di scuola media o professionale di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitori e che non svolgano attività lavorativa e ai figli studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni di età e che siano a carico del genitore e non svolgano attività lavorativa.
Ad ogni modo, la pensione di reversibilità spetta al figlio superstite, studente universitario, che dopo il conseguimento della laurea si iscrive a un corso di specializzazione o di perfezionamento presso facoltà universitarie. La prestazione sarà erogata dalla data di iscrizione al corso fino al compimento del 26 anno di età.
Quando un genitore viene a mancare, i figli – anche adottivi, naturali o solo dell’altro coniuge – possono contare sulla pensione di reversibilità, anche in mancanza del coniuge superstite. L’assegno continua a essere pagato anche dopo il compimento della maggiore età, se i figli stessi frequentano un corso di studi o se sono completamente inabili.
Il riconoscimento non è tuttavia automatico, come avviene per i figli minori, in quanto per figli studenti e inabili sono fissate precise condizioni, anche di reddito, dalle quali non si può prescindere.
Sono considerati a carico della persona deceduta i figli:
• maggiorenni studenti in possesso di un reddito annuo non superiore al trattamento minimo maggiorato del 30%
• maggiorenni inabili in possesso di un reddito annuo non superiore a quello previsto per la pensione agli invalidi civili totali
• maggiorenni inabili, titolari di assegno di accompagnamento, in possesso di un reddito annuo non superiore a quello previsto per la pensione agli invalidi civili totali maggiorato dell’importo dell’indennità
Da precisare
Dopo il 18° anno di età, i figli hanno diritto alla pensione di reversibilità, se sono ancora studenti.
Occorre distinguere, però, due situazioni:
• la pensione spetta fino al completamento del corso di studi, ma non oltre il 21° anno di età
• la pensione spetta anche per la durata del corso legale di laurea, ma non oltre il 26° anno di età
I periodi fuori corso sono in ogni caso "fuori pensione", anche se lo studente ha meno di 26 anni.
Per chi inizia l’università con un certo ritardo
Se un figlio studente prende la licenza liceale a 21 anni e si iscrive ad una Università che preveda un corso di sei anni, la pensione viene pagata fino al 26° anno di età, anche se il corso legale non è ancora terminato.
La normativa favorisce anche chi, una volta conseguita la prima laurea, decide di iscriversi a un’altra facoltà o a un corso di specializzazione. In questo caso, infatti, il pagamento della pensione continua anche dopo il conseguimento del primo titolo, non oltre, comunque, il compimento del 26° anno di età.
Riguardo alla pensione di reversibilità per i figli studenti, l’INPS precisa che si deve procedere alla sospensione della prestazione nei confronti del figlio studente o universitario (titolare o contitolare della prestazione) che, dopo la concessione della pensione indiretta o di reversibilità, inizia un’attività lavorativa, anche se la stessa ha carattere precario o saltuario (Circolare 3 agosto 1972, n. 53484). 
 
Fonte: Superabile.it

25/11/2012