Annullata la sentenza con cui il Tar Lombardia obbligava la madre di una persona disabile grave a contribuire alle spese di un ricovero residenziale sulla base dell’Isee familiare: le famiglie non siano gravate dal doppio onere dell’assistenza e della contribuzione alle spese delle prestazioni sanitarie ricevute da soggetti pubblici o accreditati
ROMA – La terza sezione del Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia che obbligava la madre di una persona con grave disabilità a contribuire alle spese di un ricovero residenziale sulla base dell’Isee familiare. La sentenza è molto articolata e affronta molteplici risvolti del problema legato all’applicazione o meno dell’Isee personale, tanto più che la costanza giurisprudenza del Tar Lombardia, sezione di Brescia, sembrava trovare conferma in una sentenza dello stesso Consiglio di Stato (1706/2011). Se si considerano le motivazioni della sentenza 5782/2012 del Consiglio di Stato si può dire che ormai l’orientamento sia quello secondo cui l’Isee personale dell’assistito con disabilità grave oppure over 65 non autosufficiente debba essere esplicitato nei regolamenti comunali concernenti la contribuzione ai costi dei servizi socio-assistenziali e comunque rispettato, cosa che non era avvenua nel regolamento del Comune di Brescia. Il Consiglio di Stato si uniforma all’orientamento della Corte Costituzionale (sentenze 88/2003 e 10/2010) secondo cui l’articolo 3 comma 2 ter del Decreto legislativo 109/1998 configura un’ipotesi di livello essenziale di prestazioni sociali (riservato al Parlamento) di cui all’articolo 117 comma 2 della Costituzione e quindi non modificabile né con atto governativo né con delibera comunale. Nella sentenza è anche richiamata la Convenzione dell’Onu sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall’Italia con la legge 18/2009. Il Consiglio di Stato sottolinea che sia l’indennità di accompagnamento che la pensione di invalidità entrano nel calcolo dell’Isee personale dell’assistito essendo degli emolumenti economici previsti per legge che costituiscono un indicatore della situazione economica personale dello stesso. Quanto alla contribuzione ai costi da parte dei familiari, il Consiglio di Stato precisa che in caso di ricovero in centro residenziale la famiglia già contribuisce per una possibile sussistenza in famiglia dell’assistito, ad esempio nei fine settimana, e quindi non può essere tenuta a versare al Comune la retta residua o a garantire per il suo saldo in caso di insufficiente situazione economica dell’assistito.
Nella parte finale delle motivazioni della sentenza il Consiglio di Stato dice: "Il principio legislativo di cui si tratta chiede dunque che le famiglie siano chiamate a un ruolo più attivo, ma anche che non si trovino a essere gravate da un doppio onere e cioè agli oneri direttamente a loro carico in termini di costante appartenenza al nucleo familiare dell’assistito e la contribuzione al pagamento delle prestazioni di assistenza curate da soggetti pubblici o accreditati". Si spera che questa sentenza abbia chiarito i punti oscuri che precedenti sentenze lasciavano in ombra. Quanto al rispetto dell’articolo 3 comma 2 ter la questione sembra definitivamente chiarita. Quanto al rispetto della non sussidiarietà dei familiari tenuti agli alimenti in caso di insufficienza economica dell’assistito, la sentenza ribadisce il divieto di azione surrogatoria del Comune sui parenti tenuti agli alimenti, sulla base dell’interpretazione contenuta nell’articolo 2 comma 6 del decreto legislativo 109/1998. Quanto invece alla possibilità che il Comune concordi con i parenti delle loro forme di garanzia economica, il Consiglio di Stato ne ammette la liceità sulla base della possibilità indicata nello stesso articolo 3 comma 2 ter citato. Ovviamente a tale garanzia non dovrebbe essere tenuto il familiare che dimostri di provvedere a proprie spese a tenere saldo il vincolo familiare con l’assistito, andandlo frequentemente a visitare nel centro residenziale o trattenendolo al proprio domicilio, ad esempio nei fine settimana. Gli avvocati Tribeschi e Romagnoli hanno senz’altro dipanato i fili di una materia assai aggrovigliata, ci si augura che questa sentenza sia tenuta in considerazione dagli estensori della prossima normativa governativa sulla riforma delle agevolazioni fiscali.
Fonte: Superabile.it
07/01/2013