Telefono Rosa premia Prigioniera della violenza, video contro la violenza su non udenti

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Questo assunto è reso esplicito dal ministero dell’Istruzione nelle linee di indirizzo sulla partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa. Il giurista Nocera: “Documento interessante perché la famiglia è vista non come controparte contrattuale con diritti e obblighi, ma come compartecipe del ruolo educativo dei giovani”

ROMA – I genitori sono compartecipi insieme alla scuole dell’educazione dei figli. Lo dicono le Linee di indirizzo emanate dal ministero dell’Istruzione a fine dell’anno 2012 sulla "Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa". Il documento prende le mosse dagli articoli 30, 33 e 34 della Costituzione sottolineando il ruolo riconosciuto sia dalla famiglia che alla scuola per l’educazione e l’istruzione degli alunni. Dopo aver indicato la normativa primaria di riferimento, il Miur invita le scuole a fare approvare dagli organi collegiali il bilancio sociale come strumento conoscitivo dei servizi offerti dalla scuola e dei risultati prodotti annualmente dalla stessa. Viene data, inoltre, molta importanza alla stipula del patto di corresponsabilità che deve essere proposto e sottoscritto dalla scuola e dalla famiglia all’atto dell’iscrizione e del quale deve essere data copia alla famiglia stessa. In esso la scuola si impegna a garantire il servizio di istruzione sulla base del Regolamento di istituto e la famiglia si impegna a rispettare il regolamento e a collaborare con la scuola nell’educazione e nell’istruzione del proprio alunno nel rispetto dei rispettivi ruoli.

Le Linee di indirizzo del ministero, pur essendo sostanzialmente ricognitive della normativa precedente, sono importanti perché ne offrono una visione organica, puntando sulla necessità che la scuola debba offrire alle famiglie annualmente un bilancio sociale come avviene in tutte le moderne organizzazioni e perché le famiglie vengono viste non solo come controparte contrattuali titolari di diritti e obblighi, ma anche come compartecipi del ruolo educativo dei giovani, specie in un’epoca in cui gli stessi sono sollecitati da molte altre agenzie esterne e possono anche subire esempi negativi di bullismo. Ciò che si lamenta è il mancato riferimento esplicito al Piano dell’offerta formativa (Pof), che è il nuovo strumento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche introdotto obbligatoriamente per ogni scuola con il Decreto del Presidente della Repubblica 275/1999. Per gli alunni con disabilità alcuni aspetti importanti in materia si rinvengono nella terza parte delle Linee ministeriali per l’inclusione scolastica del 4 agosto 2009.

Alla luce di tutta questa normativa sembra opportuno evidenziare l’obbligo di leale collaborazione tra scuola e famiglia che si può sintetizzare ad esempio in alcuni punti. Innanzitutto, la scuola deve informare la famiglia che nel primo ciclo (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado) non esiste un Piano educativo individualizzato (Pei) differenziato come avviene nella scuola superiore ma il Pei deve essere formulato sulla base delle effettive capacità e potenzialità dell’alunno e la valutazione positiva consegue alla verifica di progressi realizzati rispetto ai livelli iniziali di apprendimento dell’alunno (articolo 16 comma 1 Legge 104/1992), valutazione che non deve riguardare solo il prodotto dell’apprendimento, ma anche il processo di svolgimento dello stesso (Dpr 122/2009). Inoltre, tutte le scuole devono aver chiaro che tutti gli alunni con disabilità, se lo richiede la famiglia, hanno diritto a partecipare alle visite d’istruzione e, se necessitano di accompagnatore non deve essere unicamente l’insegnante per le attività di sostegno, ma può essere qualunque membro della comunità scolastica (come precisato dalla Circolare ministeriale 291/1992). Il dirigente scolastico ha l’obbligo, nel contattare le agenzie di viaggio, di assicurarsi che esse garantiscano mezzi e percorsi accessibili. Inoltre, se l’alunno necessita di accompagnatore, le sue spese di viaggio del soggiorno non devono ricadere sulla famiglia perché altrimenti si creerebbe una discriminazione rispetto ai compagni, discriminazione vietata dalla Legge 67/2006.

Per quanto riguarda la famiglia, questa ha il diritto di partecipare attivamente alla formulazione del Profilo dinamico funzionale e del Pei, mentre sono ancora molte le scuole che invitano la famiglia a sottoscrivere questi documenti precompilati, senza garantire nessuna partecipazione. Nelle scuole superiori l’adozione del Pei differenziato deve essere condivisa e formalmente sottoscritta dalla famiglia nel Glho (Gruppo di lavoro per l’handicap operativo), o successivamente a esso, dopo ampia illustrazione dei docenti alla famiglia delle sua opportunità per l’alunno. Nella scuola superiore, la famiglia può pretendere un Pei semplificato per obiettivi minimi, anche contro la volontà dei docenti; in tal caso, però, la famiglia deve essere informata che, ai soli fini della valutazione, l’alunno non verrà considerato con disabilità e potrebbe anche essere bocciato (Ordinanza ministeriale 90/2001). La famiglia non può pretendere il trattenimento dell’alunno in scuola dell’infanzia dopo il compimento del sesto anno di età, anche se motivato dal giusto timore che nella scuola primaria non troverà il clima di certezza che ormai si è realizzato in quella dell’infanzia. Tutte le circolari sulle iscrizioni, infatti, non prevedono più le deroghe in tal senso stabilite da vecchie circolari. L’articolo 114 del Testo Unico (approvato con Decreto legislativo 297/1994) prevede eccezionalmente una ripetizione dell’anno scolastico (ripetenza) solo per gravissimi motivi di salute o altri gravi motivi. La situazione di disabilità in sé non può considerarsi grave motivo di salute perché altrimenti verrebbe a cadere il presupposto fondamentale per l’inclusione scolastica realizzata in Italia dalla fine degli anni Sessanta. Lo stesso vale per la richiesta di ripetenza della quinta classe della scuola primaria, della terza media e dell’ultimo anno della scuola superiore. Infatti, per il quinto anno della scuola primaria il Decreto legislativo 59/2004 consente la ripetenza solo in casi eccezionali che devono essere ampiamente motivati e con voto favorevole di tutti i docenti della classe, compreso il dirigente scolastico; basta quindi un solo voto contrario per impedire la ripetenza. La famiglia deve essere informata che la mancata presentazione agli esami di terza media e quinta superiore comporta per legge la bocciatura dell’alunno, ma ciò non significa che egli abbia un diritto automatico alla ripetenza, poiché essa deve essere comunque essere deliberata dal collegio dei docenti solo in casi eccezionali e con ampia motivazione, sentiti gli esperti sociosanitari che seguono l’alunno, e comunque per una sola ripetenza (Decreto legislativo 297/1994).

Fonte: Superabile.it

05/03/2013