Assistenza ai disabili gravi, congedo straordinario anche per zii e affini: sentenza della Consulta

Assistenza ai disabili gravi, congedo straordinario anche per zii e affini: sentenza della Consulta

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Non c’è discriminazione, spiega il vicepresidente della FISH Salvatore Nocera, nel caso balzato agli onori della cronaca, di una giovane con disabilità maggiorenne non ammessa a un Liceo. Oltre alla legge, infatti, è la logica stessa dell’inclusione che prevede per tutti gli alunni la necessità di essere coetanei quanto più possibile

«Una ragazza invalida al 100% – ha riferito nei giorni scorsi una nota dell’ANSA – che ha presentato domanda di preiscrizione alla prima classe del Liceo “Seneca” di Bacoli (Napoli), si è vista bloccare l’ammissione alle superiori dall’Ufficio Scolastico Regionale, in quanto, in base a una circolare, non è possibile concedere assistenza ai disabili maggiorenni. La famiglia e i dirigenti del Liceo non si sono arresi e si stanno battendo per risolvere la questione, anche se finora gli sforzi sono stati vani».
Un nuovo caso di discriminazione da denunciare, dunque? Non secondo Salvatore Nocera, vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), uno dei principali esperti del nostro Paese sulla legislazione riguardante l’inclusione scolastica.
«Gli alunni con disabilità maggiorenni – ricorda infatti Nocera – non possono iscriversi alle scuole superiori del mattino, ma possono frequentare i corsi scolastici pomeridiani o serali per lavoratori. Questo secondo la logica stessa dell’inclusione, che prevede per tutti gli alunni la necessità di essere coetanei, per quanto possibile. Non vedo quindi dove sia la discriminazione».

In questo specifico caso, anzi, secondo il Vicepresidente della FISH, «la legge non discrimina i disabili, anzi li favorisce». «Normalmente – spiega infatti – l’iscrizione alle scuole superiori è possibile solo per coloro che abbiano conseguito il diploma di scuola media, ma proprio per venire incontro agli alunni con disabilità, anche quelli tra loro che siano in possesso del semplice attestato di frequenza, alternativo al diploma, possono iscriversi alle scuole superiori del mattino, purché non abbiano superato l’età dell’obbligo; nel caso invece abbiano compiuto 18 anni, a quelle del pomeriggio».
«È stata la Sentenza 226/01 della Corte Costituzionale – prosegue Nocera – a stabilire che gli alunni con disabilità (e anche i loro compagni), dopo il compimento dell’età dell’obbligo non possano iscriversi alla scuola del mattino, potendo invece andare, dato il rapporto di età, alla scuola dei corsi pomeridiani o serali per lavoratori. In seguito a tale Sentenza, il Ministero ha emanato una serie di Circolari, fino alla più recente 96/12, ove si dice che gli alunni con disabilità che si vogliano iscrivere dopo i 18 anni alle scuole superiori, avendo l’attestato, possano farlo ai corsi serali, dove sono garantiti comunque tutti i loro diritti, tra cui il sostegno e il trasporto gratuito». E conclude: «Noi siamo ovviamente per l’inclusione scolastica, ma non si può pretendere di snaturarne la logica, che prevede alunni coetanei tra loro, quanto più possibile, anche perché l’inclusione stessa non può realizzarsi, quando ci sono grandi differenze di età».

Ma perché, vien da chiedere, accade così spesso che gli alunni con disabilità si iscrivano alle scuole superiori dopo i 14 anni? «Il problema – risponde Nocera – sta nella mancanza di servizi degli enti territoriali, che anche alla luce dei tagli alla spesa pubblica, non garantiscono l’istruzione professionale, attraverso seri corsi di formazione, stage o borse lavoro. Accade quindi – purtroppo – che le famiglie non sappiano dove mandare i figli con disabilità e li trattengano tanti anni alle scuole medie, rivolgendosi, in pratica, all’unico ente che li accoglie, la scuola. A volte, infatti, quando arrivano alle superiori, hanno già passato i 18 anni».

Fonte: Superando.it

12/07/2013