La riabilitazione per cervelli ‘immobili’

La riabilitazione per cervelli ‘immobili’

| 0

È illegittimo il trasferimento del lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap anche non grave, qualora l’azienda non abbia prodotto alcun motivo che in un bilanciamento degli interessi possa giustificare la perdita di cure da parte del soggetto debole. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 9201/2012, accogliendo il ricorso di un dipendente Telecom, trasferito da Reggio Calabria a Castrovillari, contro la sentenza della Corte di Appello del capoluogo calabrese che non aveva ritenuto sussistenti le gravi condizioni che sole potevano giustificare l’inamovibilità del dipendente.

Per la Cassazione “Il diritto del lavoratore a non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso non può subire limitazioni anche allorquando la disabilità del familiare non si configuri come grave risultando la sua inamovibilità – nei termini in cui si configuri come espressione del diritto all’assistenza del familiare comunque disabile – giustificata dalla cura e dall’assistenza da parte del lavoratore al familiare con lui convivente, sempre che non risultino provate da parte del datore di lavoro – a fronte della natura e del grado di infermità (psico-fisica) del familiare – specifiche esigenza datoriali che, in un equilibrato bilanciamento tra interessi, risultino effettive, urgenti e comunque insuscettibii di essere diversamente soddisfatte”.
 
Per cui si appalesa fondato il ricorso del dipendente avendo la Corte territoriale ritenuto legittimo il trasferimento perché “non ricorrere, nella specie, una situazione di accertata gravità…senza però che in alcun modo fosse stata provata alcuna ragione che, in una situazione di contrapposizione di interessi tutti a copertura costituzionale, potesse valere alla stregua di un corretto bilanciamento di interessi a legittimare il trasferimento disposto dalla società ed a privare il disabile del suo sostegno familiare”.
 
La versione integrale di questo articolo è disponibile all’indirizzo:
www.diritto24.ilsole24ore.com

Segnalato da: disablog.it

13/06/2012