Paralimpiadi, in gara con il bello dell’hi-tech: “Tecnologia d’avanguardia”

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Il Servizio studi e consulenza trattamento personale della Funzione Pubblica, nel parere n. 29458 del 18 luglio ha ribadito che, nonostante i dubbi sorti negli anni, l’indennità in parola debba essere ancora erogata dal personale non vedente che sia adibito e che effettivamente svolga le mansioni di centralinista. Una certezza in più che vale sia per il settore pubblico che per quello privato

ROMA – La confusione non aiuta, ma anzi spesso complica la vita di chi ne viene coinvolto. E’ il caso dei lavoratori non vedenti che svolgono una funzione di centralisti presso aziende pubbliche o private che, dal 18 luglio scorso, grazie al parere n. 29458 espresso dal Servizio Studi e consulenza trattamento personale della Funzione Pubblica vedono certificato il loro diritto a quell’indennità prevista nel lontano 1985 dalla legge 113.

La legge 113 del 29 marzo 1985 regola il collocamento al lavoro dei lavoratori centralinisti non vedenti. In base a quanto previsto dal testo infatti, secondo l’articolo 9, ai lavoratori centralinisti non vedenti occupati rispetto alle norme del collocamento obbligatorio (Legge 68/99) spetta una indennità di mansione. Istituita già dalla Legge 397 del 3 giugno 1971, che all’articolo 4 prevedeva una indennità corrispondente a quella riconosciuta agli addetti dell’allora Azienda di stato per i servizi Telefonici (Asst), l’indennità in questione è stata sempre oggetto di chiarimenti. Chiarimenti, benché la stessa legge 113 avesse, e ha ancora, carattere generale ed è valevole sia per il settore pubblico che per quello privato e non può essere modificata in sede di contrattazione collettiva.

Già nel 2005, con sentenza n.782 del tribunale del lavoro di Reggio Calabria, si chiariva che detta indennità, ad esempio, è una erogazione connessa alla maggior gravosità della prestazione lavorativa resa dal lavoratore non vedente, chiarendo di fatto che non fosse condizionata alla effettiva prestazione lavorativa e fosse "considerata come parte integrante della retribuzione fissa di coloro che versino nelle condizioni di non vedenti e siano centralinisti". Nel 2006, poi, la Corte costituzionale con sentenza n. 140 ha chiarito che l’indennità di mansione viene corrisposta a tutti i lavoratori impiegati come centralinisti telefonici indipendentemente dalla modalità di accesso all’impiego. Ovvero indipendentemente dalla legge 68/99 sul collocamento obbligatorio. Nella sentenza si legge anche che la mansione in oggetto è da considerarsi come "corrispettivo" dell’obiettiva gravosità della prestazione lavorativa connessa alla menomazione visiva, oltre che della particolare natura delle mansioni espletate, nonché dell’impossibilità per i non vedenti di essere adibiti a mansioni alternative. Per saperne di più, vai alla scheda "Centralinisti non vedenti – collocamento e indennità" sul portale.

Fonte: Superabile.it

07/08/2012