Bocciate le nuove Tabelle di Invalidita’

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Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con una sentenza con cui ha annullato la decisione del Tar del Veneto che aveva negato tali diritti a un alunno con autismo. Sentenza interessante anche per le motivazioni su cui si fonda

ROMA – Il Comune ha l’obbligo di fornire l’assistente per la comunicazione nella scuola del primo ciclo, oltre che specifico materiale didattico e un assistente educativo. Lo ha affermato il Consiglio di Stato con una sentenza dello scorso 3 ottobre con cui ha annullato la decisione del Tar del Veneto che invece aveva negato tali diritti. Si tratta di una sentenza interessante anche per le motivazioni su cui si fonda. Il ricorrente aveva chiesto al Comune di residenza la fornitura di una particolare apparecchiatura elettronica, la nomina di un assistente per la comunicazione e di un’assistente educativo a scuola per aiutare l’alunno con autismo nell’uso del metodo Aba. Il Consiglio di Stato ha accolto le censure del ricorrente contro il diniego del Tar, ragionando sul diritto allo studio e all’inclusione scolastica stabiliti dalla Costituzione, come interpretata da numerose sentenze della Corte Costituzionale, ribadito nella Convenzione Onu sui diritti delle persone disabili e formulato dalla legge 104/1992. La decisione opera un’ampia disamina della legge quadro e fonda il suo ragionamento principalmente sull’articolo 8, comma 1 lettera M, che prevede il diritto a ottenere la presenza di personale assistente anche per le attività parascolastiche; sull’articolo 13, comma 1, lettera B sul diritto a ottenere ausili e sussidi didattici; sull’articolo 13, comma 3 sul diritto a ottenere un assistente per la comunicazione. Inoltre pone a base della decisione pure la documentazione necessaria all’integrazione scolastica, come la diagnosi funzionale dell’Asl e il Pri, nei quali queste prestazioni erano viste come necessarie.

Quanto al soggetto obbligato a tali prestazioni, a cui la sentenza del Tar non aveva dato risposta, il Consiglio di Stato precisa che, trattandosi di scuola del primo ciclo, tali obblighi gravano sul Comune di residenza dell’alunno. E poggia le proprie argomentazioni su varie norme. In primo luogo gli articoli 42 e 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 616/77, richiamato espressamente dall’articolo 13, comma 3 della legge 104/92 secondo i quali il Comune deve fornire l’assistenza scolastica agli alunni con disabilità. Tale obbligo è ribadito dall’articolo 139 del Decreto legislativo 112/1998, il quale pone a carico del Comune l’obbligo di "supporto organizzativo" all’inclusione nelle scuole del primo ciclo. Inoltre richiama l’accordo di programma stipulato dal Comune di residenza col quale esso si impegnava a fornire assistenza e materiale didattico agli alunni con disabilità presenti nelle scuole del primo ciclo. Cita infine due sentenze dei Tar che avevano affermato tali obblighi in capo ai Comuni: la sentenza del Tar Lombardia 581/2010 e la 655/2012 del Tar Puglia.

La sentenza è interessante anche perché chiarisce il significato del termine "supporto organizzativo" contenuto nell’articolo 139 del Decreto legislativo 112/1998 che ha suscitato molte resistenze da parte degli enti locali. Il Consiglio di Stato precisa che in tale termine sono da riconoscere anche la fornitura di sussidi didattici e l’assistenza educativa. Importante pure il riferimento alla documentazione della diagnosi funzionale e del Pei. Da essi, infatti, risultano i bisogni educativi e le risorse necessarie per soddisfarli, pertanto esplicitarli in tali documenti costituisce un punto di forza in caso di ricorso al Tar, oltre che per una corretta integrazione. La decisione fa, inoltre, leva sull’accordo di programma. È questa un’affermazione molto importante perché conferma il principio in base al quale, quando viene stipulato un accordo di programma in termini chiari, da esso nascono diritti immediatamente esigibili per gli alunni con disabilità. Certo, se gli accordi prevedessero anche la presenza di un Collegio di vigilanza con poteri di sostituirsi alle amministrazioni firmatarie inadempienti, si potrebbe evitare il ricorso al Tar, chiedendo l’intervento del Collegio stesso che pone in essere gli atti amministrativi non compiuti dall’amministrazione per fornire i servizi di risorse umane e materiali dovuti. Merito degli avvocati, infine, è l’aver orientato positivamente il ragionamento del Consiglio di Stato su temi ancora controversi anche fra i Tar.

Fonte: Superabile.it

11/10/2012