Gravina, i disabili al fianco dei vigili urbani per punire gli incivili

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A partire dal 1 gennaio 2013, in ottemperanza a quanto disposto dalla Delibera 350/2012/R/EEL dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, è entrato in vigore il nuovo regime di compensazione della spesa per Disagio Fisico.
Con l’introduzione del nuovo regime è cambiata la modalità di calcolo del bonus.
A partire dal 1 gennaio 2013 il bonus è, infatti, articolato in tre livelli (minimo, medio e massimo) in funzione delle apparecchiature medico terapeutiche utilizzate e dal tempo medio giornaliero di utilizzo. Le apparecchiature considerate sono quelle individuate dal decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011 e il loro utilizzo deve essere certificato dalla ASL su un apposito modulo.
In previsione dell’introduzione del nuovo regime di compensazione della spesa nello scorso mese di Dicembre ai cittadini già beneficiari del bonus per Disagio Fisico è stata inviata una missiva informativa.
Al fine di precisare alcuni contenuti della missiva si evidenzia quanto segue:
La modulista per la presentazione della domanda è stata aggiornata con particolare riferimento a:
– MODULO B – ISTANZA PER L’AMMISSIONE AL REGIME DI COMPENSAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
– MODULO C – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
– MODULO D – CERTIFICAZIONE ASL
In particolare nel modulo D vengono specificate le apparecchiature medico-terapeutiche alimentate a energia elettrica individuate dal decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011 e le relative intensità di utilizzo utili per il calcolo del livello del bonus.
Le modalità di richiesta dell’agevolazione rimangono invariate.
La richiesta del bonus va presentata al Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica, anche se diverso dal Comune in cui è localizzata l’abitazione nella quale è collocata l’apparecchiatura "salva vita" con il nuovo modulo B.

I cittadini già inclusi negli elenchi delle forniture non interrompibili ai sensi del Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (PESSE), devono presentare:
– la comunicazione ricevuta dal proprio distributore di energia elettrica attestante che il proprio punto di fornitura è inserito negli elenchi PESSE come punto di fornitura non interrompibile;
– un’apposita autocertificazione conforme al contenuto del nuovo modulo C nel quale deve essere specificato il tipo di apparecchiature elettromedicali e per quanto tempo al giorno vengono utilizzate, l’indirizzo presso il quale le medesime apparecchiature sono installate, la data a partire dalla quale si utilizzano le apparecchiature elettromedicali.
Per la richiesta del bonus non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle situazioni invalidanti quali ad esempio i certificati di invalidità civile.
Si ricorda, infine, che coloro che erano già titolari di bonus per disagio fisico prima del 2013 possono presentare una nuova richiesta dal 1 gennaio 2013 qualora il numero di apparecchiature e il tempo del loro utilizzo, certificato dalla ASL, dia diritto ad un bonus di importo superiore, in base alla nuova normativa. E’ possibile verificare se si ha diritto ad un bonus superiore a quello percepito fino al 2012 utilizzando questo applicativo di simulazione.
Le domande presentate tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2013 danno diritto ad una quota retroattiva, tenuto conto della data di certificazione dell’uso delle apparecchiature stesse. Tale quota viene riconosciuta dalla data di decorrenza della variazione in base al certificato ASL che comunque non può essere precedente al 31 dicembre 2010.
Ogni ulteriore informazione è disponibile sul sito dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas
www.autorita.energia.it

Fonte: Sgate.anci.it

25/01/2013