di Salvatore Nocera
Una studentessa con grave disabilità e ultradiciottenne chiede l’iscrizione alla scuola superiore. L’amministrazione rifiuta, proprio a causa dell’età. La giovane propone ricorso al Tar Sicilia che nega la sospensiva, concessa in via d’appello dal Consiglio di giustizia amministrativa siciliano (che ha rango di sezione del Consiglio di Stato). Pronunciandosi sul merito, il Tar accoglie il ricorso della studentessa, riconoscendo il suo diritto a iscriversi alla scuola superiore. L’amministrazione scolastica si è difesa citando la sentenza della Corte Costituzionale 226/2001 che vieta la frequenza alle scuole medie del mattino agli alunni disabili con più di 18 anni, consentendo loro di frequentare i corsi per adulti, e il parere 3333/2006 del Consiglio di Stato che vieta agli alunni con disabilità la reiscrizione a un nuovo corso di scuola superiore dopo averne completato uno.
Il Tar Sicilia dopo un’ampia rassegna della normativa in vigore, rigetta così le difese dell’amministrazione: "Dalla complessiva ricostruzione del quadro normativo, emerge come il limite del compimento del diciottesimo anno di età, ritenuto costituzionalmente legittimo, sia riferito al (solo) completamento della scuola dell’obbligo. A venire in rilievo è, quindi, una fattispecie – qual è il caso sottoposto alla Consulta – differente da quella oggetto della presente vicenda contenziosa, nella quale non si controverte della reiezione di una domanda di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado, presentata da un alunno portatore di handicap già diciottenne; bensì, della diversa situazione di un alunno handicappato, già diciannovenne, il quale ha presentato istanza di iscrizione al primo anno della scuola secondaria di secondo grado".
Il Tar Sicilia ha correttamente stabilito che l’amministrazione ha, per errore, richiamato la sentenza della Corte Costituzionale 226/2001 e il parere 3333/2006 del Consiglio di Stato. Infatti, la prima riguarda solo il caso di alunni ultradiciottenni che pretendono la frequenza della scuola media del mattino, mentre il secondo riguarda il divieto di reiterazione di un corso di scuola superiore. Dal tenore della sentenza del Tar Sicilia non risulta però se l’alunna fosse in possesso o meno del diploma di licenza. Né è stato fatto cenno alla circolare ministeriale 96/2012 sulle iscrizioni di alunni per l’anno scolastico 2013/2014. Infatti, se l’alunna fosse stata in possesso del diploma di licenza media, il suo diritto di iscriversi alle superiori sarebbe incontestabile e non occorrerebbe neppure distinguere se trattasi di alunna con disabilità. Qualora invece l’alunna non avesse conseguito il diploma, allora il suo diritto all’iscrizione alle superiori non esisterebbe stante la statuizione dell’articolo 33 comma 5 della Costituzione che prevede il superamento di un esame di Stato per l’accesso ai diversi gradi di istruzione. Detta norma costituzionale potrebbe essere ignorata da nessun giudice. E proprio per consentire agli alunni con disabilità privi del diploma di scuola media di accedere alle superiori, in attuazione della sentenza 215/1987 della Corte Costituzionale che sancisce il diritto pieno degli alunni disabili a frequentare le superiori, il Miur ha emanato una norma apposita. Si tratta dell’ordinanza ministeriale 90/2001 che all’articolo 11 comma 12 ha stabilito che, ai fini dell’adempimento dell’obbligo scolatico, gli alunni disabili che non conseguono il diploma di licenza media conseguono un attestato dei crediti formativi che è titolo idoneo per l’iscrizione alle scuole superiori. Tale norma, eccezionale, è stata emanata per garantire l’adempimento dell’obbligo scolatico nelle scuole superiori e quindi essa opera sino al compimento dei 18 anni e non oltre. Di tutto ciò non si fa cenno nella motivazione della senteza del Tar Sicilia.
Non si fa cenno neppure nella motivazione, né sembrerebbe sia stata citata dall’amministrazione la presenza della circolare ministeriale 96/2012 sulle iscrizioni degli alunni, che al paragrafo 4 espressamente garantisce agli alunni con disabilità ultradiciottenni e privi del diploma di licenza media, la frequenza delle scuole superiori nei corsi per gli adulti ove sono garantiti tutti i diritti (sostegno, assistenti per l’autonomia e la comunicazione, trasporto gratuito, ecc.). Tale circolare è stata emanata proprio in attuazione della sentenza 215/1987 della Corte Costituzionale per consentire agli alunni disabili ultradiciottenni, privi del diploma di licenza media, di frequentare le scuole superiori e nello stesso tempo di rispettare un principio di opportunità amministrativa, secondo il quale non è opportuno che frequentino la stessa classe alunni con un grande divario di età. Non si sa se l’amministrazione scolastica intende interporre appello e se intende avvalersi della circolare ministeriale 96/2012. Comunque questa norma, come quella dell’articolo 33 comma 5 della Costituzione, sembrano determinanti per una chiara soluzione della questione.
Fonte: Superabile.it
31/01/2014