Il Comune di Anconra non elimina le barriere. E scatta l’esposto

Il Comune di Anconra non elimina le barriere. E scatta l’esposto

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Serve a verificare la capacità degli alunni di applicare nei contesti di vita le conoscenze e le abilità acquisite durante gli studi. Dopo una sperimentazione selezionata, il ministero dell’Istruzione con la circolare 3/15 l’ha generalizzata. Obiettivo? Renderla obbligatoria a partire dal 2016/2017

Verificare la capacità degli alunni nel saper applicare nei contesti di vita le conoscenze e le abilità acquisite durante i vari cicli di studio. È l’obiettivo della certificazione delle competenze nella scuola del primo ciclo che, in attuazione di norme europee e ministeriali e di una sperimentazione selezionata avviata nel 2014, è stata generalizzata dal ministero dell’Istruzione con la circolare 3/15. Obiettivo del Miur è collegarla con quella relativa all’adempimento dell’obbligo scolastico (prevista alla fine del secondo anno delle scuole superiori) e alla conclusione degli studi in modo da renderla obbligatoria a partire dall’anno scolastico 2016/2017. La certificazione delle competenze si aggiunge così alla valutazione delle conoscenze e delle abilità (prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 122/09) e l’unica avente valore legale. Tale certificazione assume un importante valore ai fini della spendibilità delle stesse a livello europeo dato che può valere per l’inserimento lavorativo a parità di condizioni in ciascuno Stato. Lo schema di certificazione ha, infatti, gli stessi contenuti in ogni Paese dell’Unione europea e indica situazioni equivalenti di capacità indifferentemente su tutto il territorio dell’Ue.

Ecco quali sono le caratteristiche del sistema sperimentale della certificazione delle competenze indicate dalla circolare 3/15: ancoraggio delle certificazioni al profilo delle competenze definito nelle indicazioni nazionali vigenti (Decreto ministeriale 254/2012); riferimento esplicito alle ‘competenze chiave’ individuate dall’Ue, così come recepite dall’Italia; presentazione di indicatori di competenza in ottica trasversale, con due livelli di sviluppo (classe quinta primaria, classe terza secondaria di primo grado); connessione con tutte le discipline curricolari, evidenziando l’apporto specifico di più discipline alla costruzione di ogni competenza; definizione di 4 livelli, di cui quello iniziale predisposto per favorire una adeguata conoscenza e valorizzazione di ogni allievo, anche nei suoi progressi iniziali e guidati (principio di individualizzazione); mancanza di un livello negativo, attesa la funzione pro-attiva di una certificazione in progress delle competenze che, nell’arco dell’obbligo, sono in fase di acquisizione; presenza di uno o due spazi aperti per la descrizione di competenze ad hoc per ogni allievo (principio di personalizzazione); sottoscrizione e validazione del docmento da parte dei docenti e del dirigente scolastico, con procedimento separato rispetto alla conclusione dell’esame di Stato; presenza di un consiglio orientativo, affidato alla responsabile attenzione dei genitori.

Importanti anche gli allegati alla circolare costituiti dai modelli di certificazione per la scuola primaria e secondaria di primo grado e le linee guida per la loro compilazione. I modelli di certificazione sono costituiti da 4 colonne: la prima riporta le competenze indicate dal profilo finale dello studente previsto dalle indicazioni nazionali per il curricolo del 2012. Sono previste 12 competenze specifiche, più una 13esima riga in cui indicare eventuali altre competenze dell’alunno. La seconda colonna mette in relazione le competenze del profilo con le competenze chiave definite dalla Raccomandazione del Quadro europeo per le qualifiche (Ef) emanata nel 2008 dal Parlamento europeo. La terza colonna indica le discipline che prevalentemente concorrono a sviluppare e a raggiungere le competenze del profilo. La quarta colonna riporta i livelli da attribuire a ciascuna competenza: i livelli possibili sono avanzato, se l’alunno svolge compiti e risolve problemi complessi con padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità, propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli; intermedio, se l’alunno svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite; base, se l’alunno svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese; iniziale, quando l’alunno, se opportunamente guidato, svolge compiti semplici in situazioni note. Le Linee guida dedicano particolare attenzione agli alunni disabili perché stabiliscono che: "Il modello nazionale per gli alunni con disabilità certificata viene compilato per i soli ambiti di competenza coerenti con gli obiettivi previsti dal Piano educativo individualizzato".

Il criterio adottato per la formulazione delle certificazioni delle competenze per gli alunni disabili è coerente con la sentenza 215/87 della Corte Costituzionale secondo la quale capacità e merito degli alunni con disabilità non sono valutabili secondo criteri standard, ma sulla base delle loro personali peculiarità. In pratica, chi dovrà compilare le certificazioni per questi alunni dovrà verificare in concreto quali profilo disciplinari della prima colonna della scheda poter segnare, in quanto previsti dal Pei dell’alunno e quali no. Rimane comunque il tredicesimo campo libero in cui possono essere indicate delle specifiche competenze di ciascun alunno. Quanto ai livelli di competenza da indicare nella quarta colonna, sicuramente il livello "D – Iniziale" deve poter essere compilato, perché sulla base del Pei, sia pure ai livelli minimali, tenuto conto del contesto sconosciuto, ogni alunno, anche con disabilità molto grave, riesce a esprimere le proprie competenze raggiunte. A tal proposito, sia pure rispettando la logica sperimentale dell’attuale certificazione, sembra eccessivamente prudenziale l’annotazione di non individuare l’ipotesi di non raggiungimento neppure del livello "D – Iniziale", anche perché ciò non descrive l’effettiva realtà di singoli alunni, con o senza disabilità, che in quel momento non raggiungono in certi profili le competenze minimali. In questo complesso normativo, risulta determinante la formazione dei docenti, sia curricolari che per il sostegno, sull’acquisizione delle capacità valutative delle competenze. Questo aspetto probabilmente potrebbe essere risolto quando verrà approvato il Disegno di legge sulla "Buona scuola" che prevede l’obbligo di formazione in servizio per tutti i docenti.

Fonte: Superabile.it

13/07/2015