Autismo, la solitudine delle famiglie: una storia dal Veneto

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Il Tar Sardegna: non basta riassegnare l’orario mancante

L’amministrazione scolastica deve assicurare il sostegno agli alunni disabili nei termini e nei modi proposti, in sede di elaborazione del progetto educativo personalizzato, dal consiglio di classe e dall’équipe psicopedagogica. Se non lo fa ed è chiamata in giudizio, può essere condannata non solo a provvedervi e basta, com’è accaduto un buon numero di volte in seguito a diverse pronunce della magistratura amministrativa e ordinaria, ma a risarcire anche il danno esistenziale e a pagare spese legali e onorari di giudizio, come ha appena stabilito una recente sentenza del Tar Sardegna, la n. 699, depositata il 5 luglio scorso. Le decisioni che obbligano l’amministrazione unicamente ad assegnare le ore di sostegno mancanti non soddisfano integralmente l’esigenza di giustizia in materia di diritto dei disabili tutelato dalla Costituzione. Nell’attesa della decisione dei giudici, infatti, che può intervenire anche ad anno scolastico molto inoltrato se non ormai concluso, esse non risarciscono il danno che nel frattempo è derivato dalla mancata, integrale attivazione di tutte le attività di sostegno. Il fatto all’esame dei giudici sardi si è verificato nell’anno scolastico 2010/2011, nel corso del quale a un alunno disabile frequentante una scuola pubblica sono state assegnate ore di sostegno in numero inferiore a quelle richieste, in ragione del rapporto di 1 a 1, dal consiglio di classe. Ricorso dei familiari e una prima, tempestiva decisione in sede cautelare dei giudici che nel dicembre scorso avevano intimato all’amministrazione di provvedere ad assicurare tale rapporto.

E l’amministrazione si è anche adeguata, prima ancora che il ricorso dei genitori venisse deciso nel merito, ma ciò non le è servito ad evitare la condanna. Il Tar Sardegna, infatti, pur riconoscendo il comportamento «virtuoso» dell’amministrazione, non ha potuto fare a meno di accertare che il ritardo con il quale esso è stato assunto ha determinato sulla personalità del minore un evidente danno esistenziale, quantificato in tremila euro, da versare a favore dei ricorrenti, ai quali ha stabilito vadano anche rimborsate spese legali e onorari di giudizio, tremilacinquecento euro, e restituito il contributo unificato. I giudici amministrativi sono stati facilitati nel decidere a favore dei ricorrenti dalla sentenza della Consulta, la n. 80/2010, che ha dichiarato incostituzionale la norma che aboliva le deroghe al numero di insegnanti di sostegno annualmente previsti dai decreti ministeriali sugli organici. L’inosservanza delle prescrizioni della Corte, secondo i giudici del Tar Sardegna, ha determinato non solo l’illegittimità del provvedimento di assegnazione parziale delle ore di sostegno ma un’evidente colpa nella sua emanazione da parte dell’amministrazione e nella conseguente mancata attivazione di tutte le attività di integrazione a favore dell’alunno. Il quale, anche se temporaneamente, è stato così «privato del supporto necessario a garantire la piena promozione dei [suoi] bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita normale». Condannando, infine, l’amministrazione scolastica, il Tar ha indubbiamente inteso responsabilizzarne i funzionari sull’esercizio tempestivo dei loro doveri e la sua decisione dovrebbe costituire un efficace deterrente nei confronti di quanti, dirigenti amministrativi e scolastici, in futuro dovessero ancora ritenere comprimibili i diritti fondamentali degli alunni disabili.

Fonte: Italia Oggi

03/08/2011