Avete dato voce anche a chi non ce l’ha!

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DOMANDA
Sono una mamma di un ragazzino di 16 anni, disabile grave non autosufficiente, che frequenta la scuola media. L’anno scorso, insieme al servizio riabilitativo e la scuola, abbiamo deciso di fermarlo in terza media.
Ieri all’inizio di scuola, ho scoperto che gli hanno ridotto le ore di sostegno: da 12 che ne aveva ora ne ha 9 – con le 8 ore di assistenza del Comune.
Cosa posso fare per far valere i diritti di mio figlio disabile?
Premetto che più della meta del mio stipendio va per una cura sperimentale, che paghiamo di tasca nostra: ha la psicologa privata, la logopedista sempre pagate dalla famiglia, quindi volevo conoscere il percorso meno dispendioso per la famiglia.

RISPOSTA
Gentile utente,
per quanto riguarda le ore di sostegno, nella Circolare 18 luglio 2012, n. 61 sull’adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto (per l’anno scolastico 2012/2013), è scritto:
"Si richiama la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni sia per quanto concerne le modalità e le procedure di individuazione dei soggetti con disabilità, sia ai fini dell’assegnazione delle ore di sostegno. Si rammenta che la proposta relativa al numero delle ore di sostegno da attribuire a ciascun alunno disabile, è affidata al Gruppo di lavoro di cui all’art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994"
Le consigliamo di sollecitare il Dirigente a chiedere nuove ore all’Ufficio Scolastico, e, in caso di esito negativo, può sempre rivolgersi al TAR.
È da tenere presente che l’art. 1 comma 605 lettera b Legge 27 dicembre 2006, n. 296 assicura che debbono essere garantite ore di sostegno sulla base "delle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi".
Altra novità importante sta nel ritorno delle autorizzazioni dei posti di sostegno in deroga per le situazioni di particolare gravità, dopo la Sentenza Corte Costituzionale 22 febbraio 2010 n. 80, che ha abrogato la disposizione, che fissava il tetto massimo di posti di sostegno (comprensivo delle deroghe) attivabili in organico di fatto a livello nazionale (tetto stabilito dalla Legge finanziaria n. 244/07 per problemi di contenimento della spesa pubblica), nonché la disposizione relativa al graduale raggiungimento del rapporto nazionale di un docente ogni due alunni con disabilità.
Nel Documento Ministero Istruzione, Università e Ricerca "Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità" pubblicato il 4 agosto 2009, si sottolinea che "la responsabilità di predisporre le condizioni affinché tutti gli alunni, durante la loro esperienza di vita scolastica, dispongano di servizi qualitativamente idonei a soddisfare le proprie esigenze, è di ciascuna scuola, la quale, mediante i propri organi di gestione, deve adoperarsi attraverso tutti gli strumenti previsti dalla legge e dalla contrattazione, compresa la formazione specifica degli operatori, per conseguire l’obiettivo della piena integrazione degli alunni disabili".
Infine, le segnaliamo che la Sentenza TAR Toscana 18 aprile 2012, n. 763 ha accolto il ricorso dei genitori ricorrenti di un alunno con disabilità, per la riduzione delle ore di sostegno scolastico finalizzato alla sua integrazione, in quanto non sarebbero state rispettate le effettive esigenze del loro figlio. A sostegno del ricorso, si afferma che sarebbe stato violato il diritto all’istruzione delle persone con disabilità, garantito non solo dalla Costituzione e dalla legislazione italiana, ma anche da fonti di diritto internazionale, in particolare dalla Carta dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Nella Sentenza viene ribadito il concetto che la soluzione deve essere individuata in base alle effettive esigenze dell’alunno e non in riferimento ad altri elementi come situazioni di bilancio o comunque elementi estranei alle suddette esigenze dell’alunno con disabilità. Il Piano Educativo Individualizzato, una volta formato, assume concretezza di diritto soggettivo e si specifica nella fruizione degli interventi descritti e, non essendo oggetto di impugnativa, rappresenta le reali necessità di sostegno per i singoli alunni e, in tali limiti, è accertabile il diritto a fruire del sostegno scolastico.

Fonte: Superabile.it

25/11/2012