ALESSANDRIA. La bambina disabile valenzana, con handicap gravi, ha diritto a un insegnante di sostegno specializzato, esclusivamente dedicato a lei, per l’intero arco delle 24 ore scolastiche.
Lo ha stabilito la Sezione II del Tar Piemonte nella sentenza depositata in questi giorni e pronunciata in seguito del ricorso presentato dai genitori contro la decisione del provveditorato di Alessandria che, per l’anno scolastico 2010-2011, alla bambina aveva assegnato dapprima un’insegnante di sostegno non specializzata per la metà delle ore di frequenza; successivamente, a partire da ottobre, dopo le insistenze del padre, il provveditore aveva ottenuto dalla Regione l’autorizzazione all’integrazione delle ore, coprendole tutte e 24, ma sempre con un insegnante non specializzato (essendo esaurita la graduatoria, fu precisato dall’autorità scolastica) idoneo a far fronte alle difficoltà gravi dell’alunna.
Il Tar non interviene nel merito, definendo l’impugnazione «improcedibile», in quanto ormai l’anno scolastico 2010-2011 è terminato da un pezzo. Ma reputa comunque che il ricorso sia «fondato e vada accolto» perché «esistono tutti i presupposti di legge per riconoscere in favore della minore il diritto a esser destinataria di un insegnante di sostegno specializzato». Invece, rilevando che «c’è stata una lesione di tale diritto fondamentale» viene di fatto sancito che, per il futuro, l’insegnante di sostegno specializzato debba essere assicurato come «diritto soggettivo assoluto» alla alunna con gravi handicap, altrimenti risulta «precluso o gravemente compromesso lo sviluppo delle sue potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione».
Se la pronuncia del Tar vale per gli anni a venire del percorso scolastico della ragazzina, non esclude, per l’anno 2010-2011, il riconoscimento di un risarcimento pari a 2000 euro alla bambina (negato invece quello richiesto dai genitori) oltre a 1500 euro per le spese addebitate all’amministrazione scolastica.
Fonte: La Stampa
11/04/2012