BRESCIA – Il Broletto ricorre al Consiglio di stato contro una sentenza del Tar di Brescia che lo condanna a sostenere le spese di trasporto e assistenza ad personam agli studenti svantaggiati che frequentano gli istituti scolastici superiori della provincia. Lo scorso agosto il tribunale amministrativo regionale aveva condannato i comuni di Collio e Pezzaze a ripristinare il servizio di trasporto per disabili e la figura di assistente ad personam che accompagna le persone affette da handicap. A rivolgersi al tribunale amministrativo l’Anffas che, dopo la denuncia di alcune famiglie, aveva inviato alcune diffide ai comuni valtriumplini. Il ripristino del servizio era stato disposto in via cautelare dal tribunale a due mesi dalla sospensione dello stesso, lasso di tempo in cui due dei tre studenti che utilizzavano il servizio hanno continuato a frequentare, mentre il terzo è stato costretto ad interrompere la sua presenza a scuola.
La sentenza aveva anche disposto il risarcimento di 1.500 euro ogni ragazzo per danni esistenziali e il rimborso dei costi sostenuti dalle due famiglie per il trasporto. Provincia e comuni, interpellati dall’Anffas sulla sospensione del servizio di trasporto, si sono rimpallati le responsabilità, ma la sentenza del Tar ha affermato che è la Provincia di Brescia a doversi accollare l’onere economico del servizio, mentre ai comuni compete la gestione. Il Broletto ha deciso di opporsi al dispositivo del Tar e ha incaricato, con delibera di giunta, l´avvocatura interna e un legale esterno di ricorrere al Consiglio di Stato. A preoccupare l’ente provinciale non è il singolo caso in sé, ma quanto piuttosto che la sentenza a favore dei comuni valtriumplini possa costituire un precedente vincolante in caso di eventuali ulteriori ricorsi futuri che potrebbero costringere il Broletto ad analoghi esborsi. La legge 118 del 1971 (comma 28) imponeva agli enti pubblici di assicurare trasporto e frequenza gratuiti ai disabili solo nella scuola dell´obbligo e per quella superiore parlava di “facilitarne l´accesso”. In due provevdiemnti successivi, della Corte costituzionale nel 1987 e nel decreto 112 del 1998, si afferma che nei gradi superiori di istruzione spetti ai Comuni l’aspetto organizzativo del servizio agli studenti disabili, ma che quello economico debba essere coperto dalle Province che devono garantire sia il trasporto sia l’assistenza ad personam.
Fonte: Disablog.it
15/02/2012