Così una professionista osteopata, che intende trasformare un appartamento in studio aperto al pubblico, ritiene di poter evitare gli interventi necessari a renderlo accessibile. Ma non si infrange in tal modo la Legge che tutela le persone con disabilità dalle discriminazioni? In ogni caso non certo un buon servizio alla civiltà del nostro Paese. E nemmeno all’osteopatia.
Non è certo della validità o meno di una tecnica come l’osteopatia, che ci vogliamo qui occupare, quanto di alcune Leggi italiane che ormai da molti anni tutelano i diritti delle persone con disabilità. Ci riferiamo in particolare a quanto disposto da uno dei più noti articoli della Legge 104/92, il 24° (Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche), che ben pochi dubbi sembra lasciare: «La modificazione di destinazione d’uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico dev’essere conforme alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche».
In tal senso, va certamente elogiato quell’Ufficio Tecnico Comunale – esattamente di Montecchio Maggiore (Vicenza) – che ha consultato un esperto vero della materia, quale Enrico Agosti, persona con disabilità, presidente del CoReMi (Comitato Regionale Mielolesi) e membro della Commissione Edilizia Integrata in quello stesso Comune, spesso interpellato per questioni di accessibilità, anche da altre Amministrazioni Municipali della Provincia e oltre.
Ma anche per capire meglio il nesso iniziale con l’osteopatia, quale quesito gli è stato proposto? Una professionista – osteopata, appunto – deve modificare la destinazione di un appartamento ad uso residenziale in uno studio ove esercitare la propria professione. Lo stabile, però, è sito in un piano rialzato e non accessibile, ma la professionista dichiara «che non tratterà persone disabili», per cui non si ritiene obbligata a rendere accessibile il proprio studio, «anche perché non lo ritiene aperto al pubblico, ma ai clienti che lei sceglierà»!
“Sorvoliamo” – per il momento – sull’etica e restiamo alle leggi, sulle quali cediamo la parola allo stesso Enrico Agosti, che propone un paio di interessanti quesiti. «Qualora lo studio non rientrasse nella casistica rispetto all’articolo 24 della Legge 104/92, il rifiuto di trattare persone con disabilità da parte dell’osteopata non infrange forse la Legge 67/06, che tutela le discriminazioni delle persone con disabilità?». E poi, si chiede ancora Agosti, «una persona con disabilità non ha proprio bisogno di cure osteopatiche?».
Le risposte, a questo punto, le lasciamo ai giuristi del settore, limitandoci a registrare che casi come questi non rendono certo un buon servizio alla civiltà del nostro Paese. E nemmeno all’osteopatia! (S.B.)
Fonte: Superando.it
15/05/2013