Il caso –  Ferrante Presidente dell’Associazione Carrozzine Determinate Abruzzo replica sulle moto dei vigili lasciate nelle strisce gialle

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TORRE DEL LAGO (LU) – Sostegno scolastico ridotto, il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso presentato dai genitori di una bambina frequentante l’Istituto comprensivo di Torre del Lago. Il ricorso chiamava in causa anche l’Ufficio scolastico provinciale di Lucca e quello regionale della Toscana, oltre al ministero dell’istruzione, La famiglia della bambina era assistito dall’avvocato Silvia Biondi. N
 el difendere il diritto all’integrazione scolastica della figlia, padre e madre hanno sottolineato che – a ore di sostegno ridotte – di fatto è stato «violato il diritto all’istruzione delle persone diversamente abili, garantito non solo dalla Costituzione e dalla legislazione italiana, m anche da fonti di diritto internazionale». Come la Carta dei diritti dell’uomo, la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Nel tagliare le ore di sostegno – così la denuncia dei genitori – «non sarebbero state considerate le effettive esigenze dell’alunna». Ed i provvedimenti presi «non risulterebbero coerenti con il quadro clinico» mostrato dalla bambina. La richiesta contenuta nel ricorso era relativa all’annullamento degli atti impugnati, la condanna delle amministrazioni all’assegnazione di un insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza.
 Significativa la sentenza del Tar (presidente Paolo Buonovino, consigliere Carlo Testori, Alessandro Cacciari, primo referente, estensore): «Il provvedimento gravato da ricorso – si legge – è motivato in riferimento non alle reali esigenze dell’alunna ed al suo quadro clinico, bensì ad altre esigenze derivanti da scelte di bilancio. Deve quindi essere accolta la domanda di annullamento formulata dai ricorrenti».
 L’Istituto comprensivo, gli uffici scolastici provinciali e regionali, lo stesso ministero dell’istruzione «sono quindi condannate, per quanto di rispettiva competenza, ad erogare all’alunna ricorrente le ore di sostegno stabilite nel suo piano educativo individualizzato». Per il ministero anche la condanna al pagamento delle spese processuali, nella misura di 2mila euro oltre accessori di legge, in favore dei ricorrenti. La soluzione alle esigenze degli alunni – sembra assurdo ma ci vuole un Tribunale che lo ribadisca – «deve essere individuata in base alle effettive esigenze dell’alunno e non in riferimento ad altri elementi come situazioni di bilancio o comunque elementi estranei alle suddette esigenze dell’alunno». In bocca al lupo, piccola “Davide” contro tutti i “Golia” della vita…
 
di Donatella Francesconi
 Fonte: il Tirreno – 22 aprile 2012

Segnalato da: disablog.it

24/04/2012