Il ceto medio non ce la fa ad assistere i propri cari

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Una circolare dell’Inps ha indicato gli importi previsionali e i limiti di reddito relativi alle provvidenze economiche 2014 a favori di invalidi civili, non vedenti e sordi civili. Nessun conguaglio per il 2013. Ecco tutti i numeri


ROMA – Pubblicata nell’area dedicata a "La scheda", la circolare Inps n.7 del 17 gennaio 2014 che indica gli importi previsionali e i limiti di reddito relativi alle provvidenze economiche a favore degli invalidi civili, dei non vedenti e dei sordi civili per l’anno 2014. Nessun conguaglio è stato effettuato rispetto alla rivalutazione attribuita in via previsionale per il 2013, ma sono più alti i limiti di reddito.


Nel dettaglio, infatti, la pensione per i non vedenti civili assoluti è pari a 301,91 euro (rispetto ai 298,33 del 2013), mentre il limite di reddito sale a 16.449,85 euro rispetto ai 16.127,30 del 2013. La pensione per gli stessi, se ricoverati, passa a 279,19 euro (rispetto ai 275,87 del 2013), mentre il limite di reddito sale a 16.449,85 euro (rispetto ai 16.127,30 del 2013. Stesse cifre (279,19 euro con limite di reddito a 16.449,85) anche per i ciechi civili parziali, gli invalidi civili totali e i sordi. L’assegno per gli invalidi civili parziali si attesta sempre a quota 279,19 del 2014, ma con un diverso limite di reddito, che sale dai 4.738,63 euro del 2013 ai 4.795,57 del 2014. Identico regime per le indennità di frequenza dei minori.


Nessun limite di reddito invece per l’indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti (863,85), l’indennità speciale per i non vedenti "ventesimisti" (200,04), l’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali (504,07) e le indennità di comunicazione per i sordi (251,22 euro). Così anche le indennità per i lavoratori con drepanocitosi e talassemia (501,38 euro).


Le pensioni salgono nella misura dell’1,2% così come previsto dal decreto 20 novembre 2013, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Lo stesso decreto ha poi confermato nella misura del 3% l’aumento definitivo di perequazione automatica per l’anno 2013: non si prevede dunque alcun conguaglio.


Si ricorda che, in tutti i casi, si continua a far riferimento al reddito personale della persona con disabilità. Si ricorda infatti che l’art.10 della legge 99 del 9 agosto 2013 sottolinea che "il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell’Irpef con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte".


Fonte: Superabile


(27 gennaio 2014)