PACCHETTO SEMPLIFICAZIONI/
Gli interventi previsti in materia di lavoro e previdenza.
Capacità lavorativa al 46% per il collocamento obbligatorio
ROMA. Soglia più bassa per il collocamento obbligatorio dei lavoratori divenuti disabili in azienda. Passa al 46% (dal 60%), infatti, la riduzione della capacità lavorativa conseguente a infortunio o malattia in azienda richiesta al dipendente per poter transitare nella quota di riserva. È quanto prevede ancora il pacchetto sicurezza messo a punto dal governo e che sarà all’esame in uno dei prossimi consigli dei ministri (si veda ItaliaOggi di ieri). In materia di previdenza, inoltre, il pacchetto introduce un criterio unico per il calcolo delle prestazioni Inps, a eccezione di quelle pensionistiche (indennità di disoccupazione, di malattia, di maternità ecc.). Quota disabili. La disciplina del cosiddetto collocamento obbligatorio (legge n. 68/1999) prevede l’obbligo, per i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti, di assumere un numero di disabili (i soggetti facenti parte delle categorie protette) prestabilito per classi della forza lavoro. È la cosiddetta «quota disabili», pari a una assunzione obbligatoria nelle aziende oltre i 15 e fino a 35 dipendenti; a due assunzioni obbligatorie nelle aziende tra 36 e 50 dipendenti; al 7% dei lavoratori occupati nelle aziende con oltre 50 dipendenti.Lavoratori che diventano disabili. La stessa disciplina del collocamento obbligatorio prevede particolari regole nel caso di lavoratori divenuti inabili nello svolgimento della loro attività. Può succedere, infatti, che un lavoratore non disabile all’atto dell’assunzione lo diventi in conseguenza di incidenti durante il rapporto di lavoro: indipendentemente dall’origine professionale o meno della sopravvenuta inabilità il datore di lavoro è in questi casi obbligato ad adibire il lavoratore a mansioni equivalenti o, in mancanza, inferiori (ma riconoscendogli comunque il diritto al trattamento delle mansioni di provenienza). Nell’ipotesi in cui non sia possibile assegnarlo ad altre mansioni, lo stato d’inabilità diventa giustificato motivo di licenziamento. Tuttavia, la legge prevede la possibilità di computare il lavoratore divenute inabile nella quota di riserva. Ciò è possibile, in particolare: a) se il lavoratore ha subito una riduzione della capacità lavorativa almeno del 60% quando l’invalidità ha avuto origine extralavorativa; b) se il lavoratore ha subito una riduzione della capacità lavorativa almeno del 33% quando l’invalidità ha avuto origine professionale. Il pacchetto semplificazioni del governo tocca il primo dei predetti casi, abbassando la soglia di invalidità dal 60 al 46%. La relazione spiega che la modifica è finalizzata ad allargare la platea dei potenziali lavoratori interessati. Calcolo omogeneo all’Inps. Tecnicamente si chiama «armonizzazione base di calcolo»; praticamente si introduce un’unica e sola base di calcolo per tutte le prestazioni non pensionistiche erogate dall’Inps. Nello specifico, la nuova base di calcolo per la liquidazione di «tutte le prestazioni a sostegno e/o integrazione del reddito» (quindi dalla disoccupazione alla cassa integrazione) è determinata sulla base della normale retribuzione globale, che sarebbe spettata al lavoratore in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento indennizzabile, comprendendo pure i ratei delle mensilità aggiuntive. Secondo la relazione, i vantaggi dell’armonizzazione sono due: a) le aziende ottengono una semplificazione nell’elaborazione del Lul e nella compilazione dell’eventuale modulistica da trasmettere agli istituti di previdenza; b) l’Inps è messo in condizione di erogare i tempo reale le prestazioni, con un abbattimento degli oneri per interessi legali.
20/09/2012