L’ INPS, in base alle norme introdotte dalla legge n. 183 del 4/11/2010 (“Collegato lavoro”) fornisce istruzioni e interpretazioni sulle modalita’ per usufruire dei permessi lavorativi retribuiti da parte dei soggetti che assistono persone con grave disabilita’ (Circolare n. 45 del 1/3/2011)
L’ INPS, con la circolare citata sopra, ha presentato un quadro riepilogativo delle varie norme che regolano i permessi previsti dall’art. 33 della legge 104/1992.
Viene precisato che
– Viene ristretta la platea dei soggetti legittimati a fruire dei permessi per assistere persone in situazione di disabilità grave;
– Non è piu’ ammessa l’alternanza di più beneficiari, in quanto i permessi possono essere accordati soltanto ad un unico lavoratore (a questa regola fanno eccezione i genitori di figli con disabilità grave, che invece possono usufruire dei permessi alternativamente, ma sempre nel limite dei tre giorni per persona disabile);
– Non sono più richiesti i requisiti della convivenza, della continuità ed esclusività dell’assistenza;
– Il lavoratore ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere;
– Viene prevista la decadenza dal diritto alle agevolazioni in caso di accertamento di insussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa in materia;
– viene istituita una banca dati presso il Dipartimento della Funzione Pubblica che raccoglie i dati inerenti ai benefici in argomento.
di Daniele Zamperini
Fonte: Pillole.org
21/12/2011