E’ una questione molto dibattuta dalla giurisprudenza quella dell’impignorabilita’ di un’autovettura di un disabile dal momento che non c’e’ una legge ad hoc. Puo’ valere che ai sensi dell’art. 514, n. 4 Codice Procedura Civile, tra le “Cose mobili assolutamente impignorabili”, ci sono “gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore”. La Suprema Corte, uniformandosi a siffatto principio, in una sentenza ha avuto modo di puntualizzare che “l’impignorabilita’ relativa al professionista, all’artista, al lavoratore autonomo e all’imprenditore individuale si estende anche alla societa’ di persone, caratterizzata dall’autonomia patrimoniale imperfetta, sempre che sul fattore capitale prevalga l’attivita’ dei soci” (Cass. Civ.,sez. lav., 9.02-1.07.2000, n. 8859). Ne consegue che tali considerazioni potrebbero estendersi anche al veicolo, magari indispensabile come mezzo di locomozione, in considerazione delle caratteristiche della persona con disabilita’, ma comunque nei limiti in cui il suo valore intrinseco non sia eccessivo rispetto ad un’altra utilitaria.
Fonte:miaeconomia.leonardo.it
01/07/2009