Lo ribadisce la sentenza numero 80 della Corte costituzionale, di fronte alla quale quattro regioni hanno impugnato il Codice che recepiva la Convenzione Onu. Coordown: "Ora ci aspettiamo che le Regioni legiferino nel più breve tempo possibile"
ROMA – Alla luce della Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 3 marzo 2009 n. 18, nel Codice del turismo entrato in vigore dal 21 giugno 2011 si è voluto garantire a livello di normativa statale, con apposito articolo, che le "persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell’offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilità ridotta". Organizzazioni come il Coordown, il Coordinamento nazionale delle associazioni delle persone con sindrome di Down, avevano salutato con soddisfazione l’articolo 3 del Codice del turismo, frutto dell’azione avviata con i ministeri delle Pari opportunità, Turismo e Welfare affinché la Convenzione delle Nazioni Unite trovasse una prima applicazione e legittimità nell’attuazione del Codice del Turismo. "La previsione normativa era stata accolta da tutte le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle persone con disabilità come un importante risultato nel cammino verso il pieno riconoscimento dei loro diritti", spiega il Coordinamento.
Ma oggi quell’articolo in cui si dice "lo Stato assicura che" è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale (sentenza numero 80 del 5 aprile 2012) in quanto entra in conflitto con l’autonomia delle regioni e gli ambiti di loro competenza. Secondo palazzo della Consulta, l’articolo "attiene, con evidenza, ai rapporti tra Stato e Regioni in materia di turismo e realizza un accentramento di funzioni, che, sulla base della natura residuale della competenza legislativa regionale, spettano in via ordinaria alle Regioni, salvo che lo Stato non operi l’avocazione delle stesse".
Ricorda il Coordown in una nota appena diffusa che la questione di illegittimità costituzionale di diverse norme contenuto nel Codice del turismo era stata sollevata da 4 regioni (Puglia, Toscana, Umbria e Veneto), ma soltanto il Veneto aveva impugnato in particolare l’articolo 3. Conclude il Coordown a seguito della sentenza: "Ora ci aspettiamo che la Regione Veneto, così come tutte le altre regioni d’Italia, in ottemperanza alle proprie prerogative, legiferino in materia nel più breve tempo possibile, visto anche l’approssimarsi della stagione turistica 2012". (ep)
Fonte: superabile.it
10/04/2012