Lettera a una professoressa

Lettera a una professoressa

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Lo ha stabilito il Tar trattando il caso di un ragazzo umbro non udente che si era trovato tagliato l’aiuto dell’esperto.

PERUGIA. La copertura delle ore di sostegno è un diritto dei bambini disabili e dei loro genitori. Lo ha stabilito una sentenza del Tribunale amministrativo regionale, che l’anno scorso ha accolto il ricorso di una coppia di genitori umbri, con la quale garantiva ad un ragazzino non udente il sostegno di un traduttore nella lingua dei segni delle lezioni quotidiane. Una decisione che per il giudici amministrativi valeva per tutto il percorso scolastico dell’alunno e non solo per il singolo anno. All’inizio del nuovo anno, invece, l’alunno si è trovato di nuovo con il sostegno tagliato. E si è reso necessario un nuovo pronunciamento del Tar per ribadire il diritto dell’alunno disabile al sostegno per poter meglio interagire con i compagni e i docenti.


La scuola è colpita pesantemente dai tagli e il settore degli insegnanti di sostegno non ne è immune. Da un lato aumentano le iscrizioni dei ragazzi con bisogni educativi speciali, dall’altra non viene garantita la copertura delle necessità. In Umbria gli allievi disabili, secondo le stime dell’Ufficio scolastico regionale, sono 2mila 789 mentre i posti di diritto sono 715. Con un rapporto di 2,12 alunni a docente. All’inizio dell’anno scolastico i sindacati hanno segnalato come «l’organico prospettato degli insegnanti di sostegno sia inadeguato alla richiesta». Al 30 agosto, infatti, le domande di sostegno erano per 3006 alunni, ma i posti solo 705.


I genitori dell’alunno, rappresentati dall’avvocato Matteo Frenguelli, avevano presentato ricorso conto il ministero dell’Istruzione e di un Comune del Perugino perché erano state assegnate «al minore per l’anno in corso 9 ore settimanali di sostegno», una integrazione di «12 ore settimanali di assistenza ad personam» e «sole 3 ore settimanali . di un esperto in lingua italiana dei segni … per consentire all’alunno di entrare in comunicazione con la classe che il figlio dei ricorrenti frequenta».

I giudici del Tar, che già avevano imposto il riconoscimento in favore dell’alunno di 12 ore di sostegno e 17 ore settimanali di assistenza alla comunicazione in riferimento all’anno precedente, hanno dato nuovamente ragione ai genitori dell’alunno in quanto «il bilanciamento dei contrapposti interessi, appare come il livello minimo di sostegno da assicurare all’alunno in considerazione della specificità del grave handicap (grave deficit del linguaggio) patito, pena la non effettività dell’integrazione scolastica, ragion per cui deve essere oltremodo garantita anche per l’anno scolastico in corso». Da qui la decisione di accogliere le richieste dei genitori del ragazzo, rimandando a quanto stabilito l’anno precedente per l’esecuzione della sentenza. I giudici amministrativi, infine, in altre sentenze hanno riconosciuto «il diritto "fondamentale ed incomprimibile" all’istruzione e all’integrazione sociale», ma il comportamento del dirigente scolastico «trova il limite intrinseco» nella legge sull’organigramma della scuola. In altre parole, quando non c’è la copertura finanziaria bisogna accettare anche il taglio del monte ore dei docenti di sostegno.

di Umberto Maiorca

Giornale dell’Umbria del 27-01-2014