MONTESILVANO APRE IL MARE ALLE PERSONE CON DISABILITA’

MONTESILVANO APRE IL MARE ALLE PERSONE CON DISABILITA’

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Il Tribunale di Ferrara ha respinto il ricorso di una famiglia che lamentava la discriminazione nei confronti del figlio, disabile, a cui era stato negato l’accesso alla mensa per il fatto che uno dei genitori non lavorava e poteva accudirlo in quell’intervallo di tempo.

Nel decidere su un ricorso presentato dai genitori di un alunno disabile a cui era stato negato l’accesso alla mensa per il solo fatto che uno dei genitori non lavorava e poteva quindi accudire, in quell’intervallo di tempo, il figlio, il Tribunale di Ferrara non ha tenuto conto di quanto stabilito dalla legge 67/2006 ovvero che la discriminazione effettuata con comportamenti o provvedimenti volontari o involontari ma oggettivamente discriminatori è un fatto che comporta la condanna di chi discrimina persone disabili al risarcimento dei danni anche non patrimoniali, oltre che la cessione del fatto discriminatorio. Sulla decisione di Ferrara, non c’è nulla da eccepire poiché l’Azienda per i servizi alla persona (Asp) ha fissato questa prescrizione (il fatto che se un genitore non lavora può accudire il figlio nell’orario di interscuola (mensa) nel suo regolamento. Dove invece, a mio avviso, c’è discriminazione è nel raffronto tra il regolamento dell’Asp del 2008 e il precedente regolamento dell’assessore comunale per i Servizi sociali del 2005 che prevede per tutti i bambini il diritto prioritario all’interscuola se entrambi i genitori lavorano, ammettendo che se uno non lavora può ottenere l’interscuola per il proprio figlio dopo essere stati soddisfatti i diritti prioritari degli altri.

Tale regolamento (del 2005) prevede una norma apposita per i casi più gravi che vengono risolti singolarmente. Nel regolamento dell’Asp del 2008 della distinzione tra genitori entrambi lavoratori o solo uno lavoratore (concedendo in quest’ultimo caso l’interscuola se sono rimasti posti disponibili dopo le priorità) non vi è traccia. Se si richiedono chiarimenti verbali agli uffici dell’Asp ci si sente rispondere, come ha stabilito il Tribunale, che il servizio dell’Asp è particolare perché non si limita solo all’interscuola. Il fatto è che per l’interscuola del Comune c’è un assistente per molti bambini, mentre per l’interscuola dei bambini disabili occorre un assistente, a volte anche con un rapporto di 1 a 1. E ciò ha un costo molto superiore. Però se si ritiene che l’interscuola rientra nel diritto allo studio, la sentenza 80/2010 della Corte Costituzionale è chiarissima nello stabilire che essendo il diritto allo studio degli alunni disabili costituzionalmente garantito non può essere limitato per motivi di restrizione di bilancio. Ciò significa che, se la vera motivazione della disparità di trattamento fosse costituita dal costo maggiore per gli alunni con disabilità (e dal testo del regolamento non risultano motivazioni), la norma del regolamento che la prevede sarebbe illegittima e potrebbe essere annullata da qualunque tribunale per violazione di norme costituzionali. La conseguenza sarebbe così che il regolamento dell’Asp sarebbe un provvedimento discriminatorio e come tale censurabile da qualunque tribunale civile.

Se la famiglia facesse appello contro la sentenza, si potrebbe capovolgere il risultato dal momento che la discriminazione tra le due previsioni normative è sostanzialmente palese. Anzi, secondo quanto previsto dall’articolo 3 della legge 104/1992 gli alunni con certificazione di grave disabilità hanno diritto di priorità nell’accesso a tutti i servizi previsti dalla stessa legge quadro e quindi anche all’interscuola come diritto connesso intrinsecamente al diritto allo studio, senza alcuna distinzione se i genitori lavorano entrambi o uno solo di essi. Sarebbero quindi alla pari di priorità con l’ipotesi prevista dal regolamento comunale. Né si dica che questa sarebbe una conclusione meramente formale perché potrebbe replicarsi che molto più formale è la distinzione operata nel regolamento dell’Asp che sottintende un bisogno di risparmio che il regolamento comunale non prevedeva.

Si auspica che, senza la necessità dell’appello, il Comune di Ferrara che ha una tradizione ultradecennale di interventi sulla qualità dell’integrazione, modifichi il regolamento dell’Asp adeguandolo al proprio, alla legge 67/2006 e alla Costituzione.

Di Salvatore Nocera, vicepresidente nazionale Fish

Fonte: Superabile

10/07/2012