Montesilvano: barriere architettoniche, l’Assessore si cappotta sulla Strada Parco

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ROMA. A fine marzo scorso, l’Agenzia per l’Italia Digitale, con una sua circolare, ha modificato le disposizioni sull’accessibilità dei siti web della pa secondo quanto previsto dal Decreto Crescita 2.0. Nell’ambito della collaborazione con lo Studio Legale Lisi presentiamo un articolo che illustra nel dettaglio cosa cambia e quali sono i nuovi obblighi.

Nell’intento di tutelare il diritto di ogni cittadino ad accedere a tutte le fonti di informazione della PA attraverso i sistemi informatici, già nel 2004 il Legislatore ha emanato la legge Stanca (l. n. 4/2004), dettando delle precise regole da rispettare per consentire il pieno utilizzo dei servizi telematici della PA anche da parte dei soggetti disabili.

Il D.L 179/2012, convertito in Legge 221/2012, ha poi toccato nuovamente tali aspetti, apportando ulteriori modifiche sia al Codice dell’Amministrazione Digitale che alla citata legge 4/2004.

Con la recente Circolare 61/2013 l’Agenzia per l’Italia Digitale, sulla base delle modifiche di cui al D.L. 179/2012, ha ora dettato indicazioni precise in tema di accessibilità, ribadendo in maniera puntuale l’importanza dei principi enunciati dalla legge Stanca n.4/2004, con l’obiettivo di rendere più chiari gli obblighi delle Pubbliche Amministrazioni in tema di accessibilità anche rispetto agli utenti disabili.

In base alle nuove disposizioni contenute nella Circolare, l’Agenzia per l’Italia Digitale diventa l’organismo di vigilanza e controllo a cui gli interessati che rilevano nei siti web di enti pubblici delle inadeguatezze rispetto ai requisiti di accessibilità stabiliti dalla legge possono rivolgersi per le opportune segnalazioni. Qualora poi l’Agenzia ritenga che le segnalazioni abbiano un fondamento, richiederà al soggetto erogatore l’adeguamento dei servizi alle disposizioni in tema di accessibilità, assegnando al soggetto medesimo un termine, non superiore ai 90 giorni, per adempiere.

Il concetto di accessibilità riguarda tutti quegli aspetti che permettono l’utilizzo di un sito web, coinvolge software e hardware utilizzati, architettura di rete, locazione geografica e qualità delle informazioni pubblicate, ma soprattutto per i siti web della PA è la garanzia di accesso alle informazioni per tutti gli utenti, anche quelli interessati da disabilità fisiche o cognitive, come pattuito dalla Legge Stanca (n.4/2004) all’art.1, c. 2 e ribadito dalla nuova Circolare, che introduce anche sanzioni per l’inosservanza dei relativi obblighi. A questi aspetti se ne aggiunge anche uno strettamente culturale. Per superare le barriere digitali che impediscono l’accesso ai soggetti diversamente abili, bisogna considerare il sito web istituzionale come l’unico canale di comunicazione pubblica e, proprio per questo motivo, il sito deve essere concepito come accessibile a tutti i cittadini fin dalla sua progettazione.

La Circolare in oggetto ha innanzitutto specificato che con la modifica all’art. 3 della Legge 4/2004 prevista dal D.L. 179/2012, i soggetti erogatori dei servizi ai cittadini che sono obbligati a rispettare le norme della legge 4/2004 sono, oltre alle PPAA di cui al D.Lgs. 165/01 ed ai soggetti diversi dalle PPAA, ma che erogano servizi pubblici o di pubblico interesse, anche i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l’erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet.

Guardando al CAD, l’art. 12 relativo alla riorganizzazione dell’attività della PA attraverso gli strumenti ICT che devono essere utilizzati per renderla efficace, efficiente ed economica così da garantire il principio di imparzialità, trasparenza e partecipazione per il cittadino, stabilisce, con le modifiche del D.L. 179/12, che tali principi debbano essere realizzati nel rispetto del principio di uguaglianza e di non discriminazione.

Un elemento spesso trascurato dalle PPAA, riguarda poi quanto stabilito dall’art. 57 del CAD sulla pubblicazione per via telematica di moduli e formulari validi ad ogni effetto di legge, la cosiddetta pubblicità legale, nonché l’elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti. Il successivo art. 9, c. 6, lett. e), del decreto legge 179/2012 riprende il concetto e aggiunge un chiarimento in più, sottolineando l’importanza e la necessità di pubblicare online nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità secondo quanto stabilito dall’art. 11 della Legge Stanca (Legge del 9 Gennaio 2004, n. 4).

La summenzionata Circolare chiarisce il concetto e riprendendo l’obbligo generico del CAD, precisando che “i moduli, i formulari, ma anche gli atti e i provvedimenti amministrativi oggetto di pubblicità legale, devono essere fruibili anche da persone con disabilità. Non è ammessa, pertanto la pubblicazione di documenti-immagine, vale a dire scansioni digitali di documenti cartacei senza che si sia provveduto ad opportuna digitalizzazione del testo ivi contenuto”.

Per la prima volta dal 2004 il concetto di accessibilità viene quindi esteso, in maniera esplicita, non solo alle informazioni pubblicate sul sito ma soprattutto ai contenuti dei documenti resi disponibili on line. Rendere il web accessibile a utenti con differenti gradi di accessibilità significa utilizzare l’HTML nel modo in cui è stato concepito: codificare il significato, non l’impaginazione, definire il contenuto logico e non l’aspetto finale del documento, questo permette di scegliere browser alternativi che offrono la possibilità al documento ipertestuale di essere comunque disponibile, attraverso applicativi specifici, a diverse fasce di utenti e di conseguenza facilitare l’accesso ad esso degli utenti disabili.

La Circolare sottolinea inoltre l’obbligo di pubblicazione sul sito web della PA degli obiettivi annuali di accessibilità, da mettere in opera entro il 31 Marzo di ogni anno, così come stabilito dall’art. 9, c. 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. Data la mancata definizione dei contenuti da pubblicare, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha predisposto due moduli in allegato per supportare le PPAA nell’autovalutazione sullo stato di attuazione degli obiettivi di accessibilità (allegato A) e un format che le PPAA possono utilizzare per la pubblicazione degli obiettivi annuali.

Altro obbligo esplicitato da questa Circolare è la pubblicazione del “piano del telelavoro” previsto sempre dall’art. 9 del Decreto Crescita 2.0, in cui bisogna indicare sia le modalità di realizzazione del telelavoro, sia le eventuali attività per cui non è possibile l’utilizzo del telelavoro. La Circolare specifica inoltre che la mancata pubblicazione di tale piano è rilevante ai fini della valutazione delle performance individuali dei dirigenti responsabili.

L’obiettivo di questa Circolare non è quindi semplicemente quello di fornire ulteriori indicazioni in tema di accessibilità e siti web istituzionali, ma soprattutto fornire alle PPAA gli strumenti di adeguamento ad essi, nella prospettiva di attuare quell’inclusione digitale che è alla base delle previsioni su smart cities e smart communities.

di Simonetta Zingarelli (avvocato) e Nina Preite (Digital & Law Department – Studio Legale Lisi)

Fonte: Saperi ForumPA

03/05/2013