Non autosufficienza, Cisl: “Inutili le operazioni spot, si faccia una tassa di scopo”

Non autosufficienza, Cisl: “Inutili le operazioni spot, si faccia una tassa di scopo”

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La Cassazione: l’opera abbatte le barriere architettoniche ed è funzionale all’abitabilità.
Sì all’impianto in deroga alla vicinanza minima dall’immobile

L’installazione dell’ascensore in un edificio condominiale, in quanto opera finalizzata all’abbattimento delle cosiddette barriere architettoniche e necessaria per la piena ed effettiva abitabilità di un appartamento, può avvenire anche senza il rispetto delle distanze legali tra immobili. Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Corte di cassazione nella recente sentenza n. 14096 del 3 agosto 2012.Il caso concreto. Nella specie l’assemblea di un condominio aveva deliberato l’avvio di opere volte all’installazione di un impianto di ascensore esterno all’edificio e che avrebbe occupato una parte del cortile, venendo a trovarsi a distanza inferiore ai tre metri previsti dalla legge (art. 907 c.c.) rispetto alle finestre di alcuni appartamenti. Alcuni dei rispettivi proprietari avevano quindi impugnato giudizialmente la delibera condominiale sia per la predetta lesione del diritto di veduta sia per il pregiudizio che tale opera avrebbe comportato per il decoro architettonico dell’edificio. Il tribunale, tuttavia, aveva respinto il ricorso, qualificando l’ascensore quale impianto necessario all’effettiva abitabilità di un immobile, al pari di quelli di acqua, luce e gas, come tale non sottostante al regime civilistico delle distanze legali. Di avviso contrario era però stata la corte d’appello presso la quale i condomini avevano deciso di impugnare la decisione di primo grado, che aveva invece ritenuto pienamente applicabile nella specie il disposto di cui all’art. 907 c.c.. Infatti, secondo il giudice di secondo grado, poiché l’art. 2 della legge n. 13/89 sull’abbattimento delle c.d. barriere architettoniche impone in ogni caso il rispetto della destinazione delle parti comuni (art. 1120, comma 2, c.c.), a maggior ragione deve ritenersi che tale norma non consenta di recare pregiudizio alle proprietà esclusive. Inoltre, sempre secondo la corte di merito, sarebbe stata la stessa legge or ora richiamata, laddove all’art. 3 si deroga espressamente al rispetto delle distanze previste dai regolamenti locali, senza fare alcuna menzione delle distanze minime previste dal codice civile, a rendere applicabili anche in materia condominiale le disposizioni in materia di vedute.La decisione della Suprema corte. La decisione della corte di appello è quindi stata portata all’esame della Cassazione dal condominio, che reclamava la piena legittimità della deliberazione assembleare. E la Suprema corte, a sua volta, ha completamente ribaltato le argomentazioni giuridiche seguite dai giudici di merito, annullando la sentenza impugnata e stabilendo una serie di interessanti principi in materia di installazione degli ascensori e abbattimento delle c.d. barriere architettoniche. In estrema sintesi, i giudici di legittimità hanno infatti ritenuto che la normativa sulle distanze legali, per quanto applicabile anche in ambito condominiale (seppure in via subordinata alla disciplina delle cose comuni di cui all’art. 1102 c.c.), non opera nei confronti di quegli impianti, tra i quali è sicuramente compreso anche l’ascensore, che siano necessari all’effettiva abitabilità di un immobile. Inoltre, sempre secondo la Cassazione, l’applicabilità della normativa in materia di vedute anche in ambito condominiale non può ritenersi implicitamente confermata dal predetto art. 3 della legge n. 13/89 che, contrariamente a quanto ritenuto nella specie dai giudici di appello, riguarda soltanto i rapporti tra immobili confinanti appartenenti a diversi proprietari e non anche le ipotesi di condominio degli edifici.

Fonte: Italia Oggi.it

28/08/2012