Pescara, corsi di qualifica per iscritti al silus

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Una sentenza del Tribunale di Roma stabilisce che le spese per l’insegnante di sostegno non possono essere sostenute dalle famiglie. De Luca (servizio legale Ledha): "Chiedere i soldi ai genitori, un illecito".

Le scuole paritarie non possono rifiutare l’iscrizione agli alunni con disabilità e sono obbligate a garantire l’integrazione scolastica. Inoltre il ministero dell’Istruzione è tenuto a pagare il sostegno anche nelle scuole paritarie. O a rimborsarlo nel caso in cui l’istituto abbia anticipato delle spese.
È quanto emerge dall’ordinanza numero 21122/13 emessa dal Tribunale civile di Roma con la quale i giudici hanno accolto la richiesta di condanna per discriminazione di una scuola paritaria della capitale che aveva rifiutato l’iscrizione di un alunno con disabilità perché la famiglia non era disposta a pagare le spese per l’insegnante di sostegno.
Una sentenza importante perché permette di fare chiarezza su un punto che spesso è oggetto di controversie: "Le scuole paritarie non possono chiedere soldi ai genitori per assicurare la presenza di un insegnante di sostegno. Se lo fanno commettono un grave illecito, ma soprattutto compiono una discriminazione vietata dalla legge 67 del 2006", spiega l’avvocato Gaetano De Luca del Servizio legale Ledha.

Per questo motivo i genitori di bambini e ragazzi con disabilità che frequentano istituti privati paritari non devono mai accettare di farsi carico delle spese per l’insegnante di sostegno. Né anticipare soldi o firmare documenti in cui si impegnano a compartecipare a questa spesa.
Il testo dell’ordinanza evidenzia infatti che l’organizzazione dell’insegnamento da parte delle scuole private rappresenta "un preciso obbligo di legge e rappresenta uno standard qualitativo essenziale per ottenere il riconoscimento della parità". E il costo necessario a garantire questo servizio non può mai essere messo in capo alle famiglie: deve essere lo Stato a pagare il sostegno anche alle scuole paritarie.

Quest’ultimo punto merita però un’ulteriore riflessione. Su un tema così delicato non possono essere i Tribunali a definire le modalità con cui viene erogato e pagato un servizio. È necessario quindi che lo Stato si attivi per affrontare tutti i nodi dell’inclusione scolastica dei bambini e ragazzi con disabilità negli istituti paritari.
Non ci si può limitare ad affrontare le questioni relative all’insegnante di sostegno (una figura che, è bene ricordarlo, lavora con tutta la classe e non con il singolo alunno): bisogna tener conto anche di tutti gli altri aspetti, previsti dalla normativa italiana in tema di inclusione scolastica. Ad esempio rispettando il numero massimo di alunni per classe in presenza di bambini o ragazzi con gravi disabilità previsto dalla normativa.

Fonte: Agenzia Noodls

31/01/2014