Scuola, tutti in classe, qualcuno escluso. La denuncia di Ledha

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ISEE 2016 famiglie con disabili: si cambia ancora. Dopo la polemica dei mesi scorsi, causata dalla incredibile gaffe del Governo sull’inclusione delle indennità per disabili nel calcolo dell’ISEE, cambiano ancora le modalità di calcolo e le istruzioni operative.

A seguito delle sentenze del Consiglio di Stato nn. 838, 841 e 842 del 2016, infatti, è stato modificato il meccanismo di calcolo del modello ISEE 2016 per i nuclei familiari con persone disabili o non autosufficienti.

In particolare:

sono stati esclusi dal reddito ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità;

sono state sostituite le spese (articolo 4, comma 4 lettere b), c) e d) del DPCM n. 159 del 2013) e le franchigie per i componenti disabili con una maggiorazione della scala di equivalenza dello 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.

Ancora modifiche, questa volta positive e razionali, al calcolo del modello ISEE 2016 per le famiglie con disabili.

Come è noto il Consiglio di Stato, rigettando gli appelli avverso le pronunce del Tar Lazio, ha confermato quanto statuito dal Giudice amministrativo di primo grado, annullando parzialmente l’articolo 4 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, contenente la disciplina di riforma dell’ISEE, nella parte in cui il valore dell’ISEE medesimo era comprensivo anche delle indennità percepite dalle persone con disabilità.


In seguito alla decisione del Consiglio di Stato è stato approvato il nuovo meccanismo del calcolo ISEE 2016 per i nuclei familiari con disabili o persone non autosufficienti. Tale norma ha dettato una disciplina transitoria volta a modificare il calcolo utile alla determinazione del modello ISEE 2016 per tali nuclei fino all’adozione di una modifica normativa al sopra citato D.P.C.M. n. 159 del 2013.


ISEE 2016 famiglie con disabili: esclusione indennità erogate da P.A.

La nuova normativa sul calcolo e la redazione del modello ISEE 2016 per le famiglie con disabili ha escluso dalla nozione di reddito disponibile “i trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari (incluse carte di debito), a qualunque titolo erogati da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF”.

Di conseguenza, questi trattamenti quali, ad esempio, indennità di accompagnamento, le pensioni di invalidità, le indennità di frequenza, le indennità di comunicazione, non saranno rilevati in automatico dagli archivi dell’Istituto né andranno più indicati nella DSU qualora erogati da amministrazioni pubbliche diverse dall’INPS.

Attenzione: tale disposizione non vale per i trattamenti non legati alla condizione di disabilità, per i quali rimane invariato quanto disposto dall’articolo 4, comma 2 , lett. f) del D.P.C.M. n. 159 del 2013 con la conseguenza che continuano a rilevare nel calcolo del modello ISEE 2016 (quindi anche per le famiglie con disabili).

Il ricalcolo del modello ISEE 2016 per famiglie con disabili dovrà, inoltre, tenere conto della sostituzione delle spese e delle franchigie per le persone con disabilità con una maggiorazione della scala di equivalenza per ogni componente disabile, come definito dall’allegato 3 del D.P.C.M. n. 159 del 2013.

In particolare, dalla somma dei redditi del nucleo familiare che vanno a finire nel calcolo del modello ISEE 2016 non sono più sottratte:

le spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale, sia sostenute direttamente sia acquisiti presso enti fornitori;

la retta per l’ospitalità alberghiera;

le franchigie previste per ogni componente disabile medio, grave o non autosufficiente.

In sostituzione di tali detrazioni il comma in esame prevede, per ogni componente il nucleo con disabilità media, grave o non autosufficiente, una maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. n. 159 del 2013.

Da quando parte la modifica normativa al calcolo dell’ISEE 2016?

Le modalità di calcolo del modello ISEE 2016 (ISEE ordinario, ISEE sociosanitario residenze, ISEE corrente ecc.) sono stati modificati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

Di conseguenza, gli ISEE attestati a far data dal 29 maggio 2016 sono calcolati secondo le nuove regole.

ISEE 2016 famiglie con disabili: ricalcolo d’ufficio

Cambiando le modalità di calcolo del modello ISEE 2016 già per l’anno in corso sono state create notevoli difficoltà alle famiglie. Proprio per semplificare le attività di elaborazione del nuovo valore ISEE 2016, evitando il disagio della presentazione di una nuova domanda da parte dei nuclei interessati a questa modifica legislativa, nonché nuove ulteriori spese nella gestione delle presentazioni delle DSU, l’INPS provvederà, per i nuclei familiari con disabili o persone non autosufficienti, a ricalcolare d’ufficio gli ISEE in corso di validità presentati dal 1° gennaio 2016 ed attestati entro il 28 maggio 2016 con le seguenti eccezioni:

ISEE pari a zero (se presenti più indicatori in una stessa attestazione almeno uno pari a zero);

ISEE contestati ai sensi dell’articolo 11, comma 7 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, per far rilevare le inesattezze riscontrate nei dati acquisiti dagli archivi dell’INPS o dell’Agenzia delle entrate;

ISEE calcolati con le previgenti regole ai quali però sia seguito, per lo stesso dichiarante, un successivo ISEE calcolato in base alle nuove disposizioni di cui all’articolo 2 sexies (ISEE attestati dal 29 maggio 2016)

Il ricalcolo in esame avverrà in base alle informazioni indicate nella DSU oggetto di ricalcolo e riferite al momento dell’originaria di presentazione della DSU stessa.

Occhio alla DSU: se ci sono novità rilevanti vanno comunicate subito all’INPS

Massima attenzione: qualora successivamente alla data di presentazione della DSU originaria, siano intervenute rilevanti variazioni (nascita di un figlio, decesso di un componente, raggiungimento della maggiore età da parte di un componente del nucleo ecc.) ed il cittadino intenda far valere tali nuove situazioni, sarà onere del medesimo presentare una nuova DSU con le informazioni aggiornate, poiché il ricalcolo d’ufficio svolto secondo le informazioni acquisite con la DSU originaria non conterrebbe queste importanti variazioni riferite al nucleo familiare.

Fonte: forexinfo.it

05/08/2016