Lo ha deciso il Tar delle Marche, condannando l’ente locale di residenza ad attivare il trasporto scolastico. Previsto anche il risarcimento del danno e la rifusione delle spese
ROMA – Obbligo a carico del Comune di residenza di attivare il servizio di trasporto scolastico per un’alunna disabile e condanna dello stesso al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese. È quanto ha stabilito il Tribunale amministrativo delle Marche dapprima con una sentenza non definitiva del 2011 e poi con quella definitiva dell’11 gennaio 2013. Quest’ultima è interessante perché chiarisce le ragioni per le quali sono addebitate all’ente locale le tre tipologie di danno richieste dalla famiglia ovvero: la mancata maturazione delle ferie, della tredicesima e del Tfr nei giorni in cui la madre ha dovuto usufruire del congedo straordinario per accompagnare con un proprio mezzo la figlia a scuola, le spese vive di carburante e usura per l’utilizzo del proprio mezzo di trasporto e il danno esistenziale legato al patimento per la mancata fruizione di un servizio a cui la famiglia aveva diritto.
La condanna al pagamento delle spese è stata motivata con il fatto che il Comune ha tardato nell’approntare il servizio, malgrado la chiarezza della normativa e si è rifiutato di accogliere la disponibilità di un’associazione locale che si era offerta di provvedere al trasporto con il solo rimborso delle spese vive documentate. A ciò va aggiunto che l’ente locale non aveva neppure segnalato il problema al Piano di zona di cui fa parte che, se informato tempestivamente, avrebbe potuto prevedere nel bilancio la spesa necessaria al trasporto e avrebbe provveduto al servizio. (Salvatore Nocera)
Fonte: Superabile.it
29/01/2013