La Ledha ha promosso, e vinto, un ricorso al Tar sul diritto al trasporto gratuito non solo per la scuola ma anche per i centri diurni. Il Tar di Milano ha anche ribadito che il contributo economico va calcolato sulla base del reddito dell’assistito
di Salvatore Nocera, responsabile dell’area normativo-giuridica dell’Osservatorio dell’Aipd sull’integrazione scolastica
La Ledha ha promosso di fronte al Tar, vincendolo, un ricorso sul diritto al trasporto gratuito non solo a scuola ma anche per i centri diurni. Il Tar di Milano ha anche ribadito che il contributo economico richiesto alle famiglie (per il trasporto non scolastico) deve essere calcolato in base al reddito del solo assistito e che vanno coinvolte le famiglie e le associazioni.
Il ricorso era stato presentato da alcune famiglie residenti in provincia di Como, supportate dalla Federazione Ledha, dopo che l’Azienda sociale del Distretto sociale centro Lario e Valli – che gestisce il trasporto – aveva chiesto loro una quota fissa pari a 150 euro al mese, quale contributo per le spese. "Questo è certamente un successo per il servizio legale della Ledha – ha commentato Laura Abet, avvocato – una vittoria che vale tre volte perché stabilisce tre importanti criteri".
Il provvedimento del Tar di Milano decreta innanzitutto la necessaria gratuità del trasporto, non solo verso la scuola dell’obbligo, ma anche verso i centri diurni, come già stabilito due anni fa dal Tar di Brescia (sentenza 1047/2011). In secondo luogo, il Tar di Milano ha riconosciuto con forza il necessario rispetto del principio di evidenziazione della situazione economica del solo assistito, così come stabilito dalle norme nazionali e regionali. "La previsione di una tariffa indistinta – ha spiegato Abet – e il riferimento all’intero nucleo anagrafico senza alcuna deroga erano illegittimi, e dal momento che il regolamento impugnato era stato assunto senza il doveroso coinvolgimento né delle famiglie né delle associazioni, Ledha aveva ritenuto fondamentale supportare la causa".
È stato proprio questo il terzo elemento di rilievo. Nella sentenza il Tribunale ha evidenziato come non sia stato rispettato "il doveroso coinvolgimento delle famiglie e delle associazioni come previsto dalla Legge regionale 3/2008 e tale diritto di partecipazione dovrà essere soddisfatto dall’Azienda sociale in sede di sostituzione delle norme del regolamento che è stato annullato". È importante sottolineare, ha concluso Abet, "che l’annullamento del regolamento dell’Azienda sociale del Distretto sociale centro Lario e Valli fa sì che anche le famiglie che non hanno sottoscritto il ricorso ora possano chiedere di giovarsi della sentenza".
Fonte: Superabile.it
22/11/2013