ROMA. Mini-riforma per l’istituto della compensazione sul collocamento obbligatorio. Nel settore privato la compensazione diventa automatica e su base nazionale, cosicché le imprese non sono più tenute a richiedere l’autorizzazione per effettuare il conguaglio tra assunzioni di disabili effettuate in diverse sedi provinciali, dove in più e dove in meno rispetto alla quota obbligatoria. Nel settore pubblico, invece, la compensazione fa la sua prima apparizione. Le p.a., però, devono essere autorizzate su loro motivata richiesta ad assumere in un’unità produttiva una quota di lavoratori disabili superiore a quella prescritta dalla legge e a portare l’eccedenza a conguaglio del minor numero di lavoratori disabili assunti in altre unità. A prevederlo è la manovra bis (dl n. 138/2011 convertito nella legge 148/2011).Assunzioni obbligatorie. La legge n. 68/1999 prevede a carico di tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano non meno di 15 dipendenti, l’obbligo ad assumere un numero di soggetti appartenenti alle cosiddette categorie protette, variabile in funzione del numero di lavoratori giù occupati e che costituisce la «forza lavoro». Tale numero minimo di assunzione obbligatorie (la «quota disabili») è pari a: un solo soggetto «protetto», se la forza lavoro è compresa da 15 a 35 lavoratori; due soggetti «protetti», se la forza lavoro è compresa da 36 a 50 lavoratori; al 7% dei lavoratori occupati, se la forza lavoro supera il numero di 50 lavoratori.La compensazione territoriale. La legge n. 68/1999 prevede la compensazione territoriale, un istituto in virtù del quale le imprese che hanno aziende o unità locali dislocate in diverse province, possono effettuare una (appunto) «compensazione territoriale» dell’obbligo di assunzione di disabili. Con questa compensazione, in altre parole, le imprese possono effettuare in una o più sedi un numero di assunzioni di disabili in misura superiore a quella fissata dalla legge e portare l’eccedenza (ossia le assunzioni di disabili che sono state effettuate in eccesso rispetto alla quota fissata per legge) a conguaglio del minor numero di assunzioni obbligatorie effettuate in altre sedi. Le novità per i datori di lavoro privati. Fino al 12 agosto, le imprese con un numero di dipendenti fino a 50 potevano valutare liberamente in quale sede effettuare le assunzioni in quota eccedente da compensare; quelle con un numero di dipendenti inferiore a 50, invece, erano prima tenute a richiedere, e quindi ad ottenere, una specifica autorizzazione. È su questa disciplina che è intervenuta la manovra-bis. Con la novità di prevedere l’automaticità dell’operatività delle compensazioni per tutte le aziende e con riferimento a tutto il territorio nazionale. In particolare, la nuova norma del comma 8, dell’articolo 5, della legge n. 68/1999 stabilisce che l’obbligo di assunzione di disabili va rispettato a livello nazionale e che, ai fini del rispetto di tale obbligo, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive, nonché i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo possono assumere in un’unità produttiva o in un’impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori disabili (aventi cioè diritto al collocamento mirato) superiore a quello prescritto portando in via automatica l’eccedenza a compenso del minor numero di lavoratori (disabili) assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia. In sostanza, dal 13 agosto non è più necessario richiedere né ottenere l’autorizzazione, perché la compensazione opera in via automatica a livello nazionale e opera, non solo nei confronti delle imprese, ma anche dei gruppi di imprese. Le novità per i datori di lavoro pubblici. La compensazione territoriale, fino al 12 agosto, è stata operativa esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro privati. Con la manovra bis c’è stata l’estensione al settore pubblico. Tuttavia, in tal caso, è necessaria la preventiva autorizzazione; e la compensazione opera su base regionale. Il nuovo comma 8-ter introdotto all’articolo 5 della legge n. 68/1999, in particolare, prevede che i datori di lavoro pubblici possano essere autorizzati su loro motivata richiesta ad assumere in unità produttiva un numero di lavoratori «protetti» superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione.
Fonte: Italia Oggi
20/09/2011