Una settimana di respiro che aiuta le famiglie

Una settimana di respiro che aiuta le famiglie

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ROMA. Se l’alunno portatore di handicap non va bene a scuola, perché non ha ore di sostegno a sufficienza, non può essere bocciato. É quanto si evince da una sentenza della terza sezione bis del Tar del Lazio depositata il 5 luglio scorso (6887/2012). Il caso riguardava un alunno di scuola superiore che non era stato ammesso alla classe successiva per gravi e diffuse insufficienze in quasi tutte le discipline. L’alunno, peraltro, era stato fatto oggetto di un piano educativo individualizzato (Pei) e in tale piano erano stati indicati obiettivi minimi che lo studente non era stato in grado di raggiungere. Ma ciò si era verificato soprattutto perché all’alunno non era stato assegnato un docente di sostegno a orario pieno, ma solo per 4 ore la settimana. Il tutto nonostante fosse stato riconosciuto portatore di handicap grave (art. 3, comma 3 della legge 104/92). In buona sostanza, dunque, all’alunno non era stato riconosciuto il diritto all’integrazione scolastica. Di qui gli scarsi risultati alla fine dell’anno. I genitori del ragazzo, però, non si erano rassegnati ed avevano presentato ricorso al Tar, lamentando che il loro figliolo non avrebbe dovuto essere valutato solo in riferimento ai risultati di profitto. Ma con riguardo al fatto che non era stato messo in condizione di lavorare in modo proficuo, perché l’amministrazione non gli aveva assegnato l’insegnante di sostegno full time. E i giudici hanno accolto il ricorso facendo presente che l’alunno sarebbe stato valutato «alla stregua di un qualsiasi candidato cui siano state riscontrate carenze che hanno condotto al mancato raggiungimento di livelli di preparazione accettabili» si legge nella sentenza «senza cioè la precipua considerazione (stante il suo stato di handicappato) della effettiva consistenza della attività di sostegno che era stata ritenuta di indispensabile e precipua rilevanza nel Piano educativo individualizzato predisposto nel corso dell’anno scolastico che si sono ridotte solo alla usufruizione di un esiguo numero (quattro ore di sostegno nell’anno scolastico di cui trattasi)». E proprio l’inadeguatezza del numero di ore di sostegno (solo 4) attribuite all’alunno, sarebbero state la causa dell’inadeguatezza dei risultati di fine anno. Di qui l’annullamento della bocciatura e la condanna dell’amministrazione a pagare1500 euro di spese legali alla famiglia dell’alunno. La sentenza rischia di scatenare un contenzioso seriale perché le situazioni analoghe sono centinaia, in tutto il territorio nazionale.

Fonte: Italia Oggi

20/07/2012