Ecco la nuova disciplina per le professioni dell’educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista
Con un emendamento alla legge di Bilancio approvato alla Camera ha il via libera il DDL “Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista” (DDL 2443). Si tratta di una legge che introduce alcune novità sul riconoscimento di queste importanti figure che si occupano di persone in stato di fragilità come bambini, anziani, disabili.
La legge, in estrema sintesi, prevede la necessità di seguire dei percorsi di laurea per poter svolgere le professioni di educatore (sia socio pedagogico che socio sanitario) e pedagogista. E’ previsto tuttavia un periodo cuscinetto nel quale gli educatori attualmente privi del titolo universitario potranno regolarizzare la loro posizione frequentando un percorso intensivo di formazione, utile ad ottenere i 60 CFU necessari.
Facciamo prima un passo indietro e ricordiamo di cosa si occupano queste figure.
L’EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO
È un professionista che opera nel campo dell’educazione formale e dell’educazione non formale, opera nei servizi e nei presìdi socio-educativi e socio-assistenziali, nonché nei servizi e nei presìdi socio-sanitari limitatamente agli aspetti socio-educativi.
Svolge mansioni relative alla programmazione, alla progettazione, all’attuazione, alla gestione e alla valutazione delle azioni educative e formative dei servizi e dei sistemi di educazione e formazione pubblici o privati e del terzo settore. Concorre, inoltre, alla progettazione dei suddetti servizi e sistemi e di azioni educative rivolte ai singoli soggetti.
L’EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-SANITARIO
L’educatore professionale opera nei servizi e nei presìdi sanitari nonché nei servizi e nei presìdi socio-sanitari.
IL PEDAGOGISTA
E un professionista che opera nel campo dell’educazione formale e dell’educazione non formale, opera nei servizi e nei presìdi socio-educativi e socio assistenziali, nonché nei servizi e nei presìdi socio-sanitari limitatamente agli aspetti socio-educativi.
E’ un professionista di livello apicale, specialista dei processi educativi e formativi, con propria autonomia scientifica e responsabilità deontologica, che svolge funzioni di progettazione, coordinamento, intervento e valutazione pedagogica, in vari contesti educativi e formativi, sia nei comparti socio-assistenziale e socio-educativo, sia nel comparto socio-sanitario con riguardo agli aspetti socio-educativi, nonché attività didattica, di ricerca e di sperimentazione.
QUALIFICHE NECESSARIE – All’articolo 7, la legge definisce percorsi abilitanti e formazione necessaria per queste figure:
La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita a seguito del rilascio del diploma di un corso di laurea della classe di laurea L-19 Scienze dell’educazione e della formazione.
La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, sono in possesso di un diploma o di un attestato riconosciuto equipollente al diploma di laurea della classe L-19. A normare la cosa, un decreto del MIUR, di concerto con il Ministro del lavoro e, da emanare entro novanta giorni.
La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 delle professioni sanitarie della riabilitazione.
La qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell’ e-learning e della media education.
La qualifica di pedagogista è attribuita altresì ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza, ai dottori di ricerca in pedagogia, anche in possesso di titoli accademici diversi da quelli previsti dal comma 1, che abbiano insegnato discipline pedagogiche, per almeno tre anni accademici anche non consecutivi, nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori universitari di ruolo in discipline pedagogiche, anche in possesso di titoli accademici diversi da quelli previsti dal comma 1.
ADEGUAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI – In via transitoria, per quanto riguarda la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, per chi al momento sia sprovvisto della necessaria laurea è prevista in alcuni casi la possibilità di acquisire tale qualifica frequentando un corso intensivo di formazione con attribuzione di 60 crediti, da svolgersi presso le università, anche tramite la formazione a distanza.
Questa possibilità riguarda coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti e intraprendono i predetti corsi intensivi entro tre anni dalla medesima data:
a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
b) svolgimento dell’attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi. L’attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione
dell’interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) diploma abilitante rilasciato entro l’anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una
scuola magistrale
Inoltre, acquisiscono direttamente la qualifica di educatore professionale socio-pedagogicocoloro che, alla data di entrata in vigore della legge, essendo titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui alla presente legge, siano in possesso anche di uno solo dei seguenti requisiti:
a)almeno cinquanta anni di età e almeno dieci anni di servizio;
b)almeno venti anni di servizio.
Fonte: Disabili.com
22/12/2017