Scuola disabili. Reiscrizione alunni con disabilità allo stesso anno di frequenza: le note del MIUR

Scuola disabili. Reiscrizione alunni con disabilità allo stesso anno di frequenza: le note del MIUR

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Reiscrizione degli alunni dell’ultimo anno di scuola secondaria allo stesso anno di frequenza: arriva un correttivo in una nuova nota, ma esautorando le commissioni d’esame

Con la nota ministeriale n. 793 dell’8 giugno 2020 il MIUR ha fornito indicazioni in merito alla reiscrizione alla medesima classe per gli alunni con disabilità. Tale nota, interpretativa di quanto disposto dalla L. n. 41/20 di conversione del DL n. 22/20, che ha previsto la possibilità di reiscrizione allo stesso anno di frequenza per gli alunni con disabilità per i quali il consiglio di classe verbalizzi il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, chiariva che tale possibilità era però preclusa per gli alunni dell’ultimo anno del primo e del secondo ciclo perché devono sostenere l’esame di Stato al quale sono automaticamente ammessi.
A seguito di numerosi quesiti giunti sulla corretta applicazione delle disposizioni contenuti in tale nota, a pochi giorni di distanza da essa, il 17 giugno il MIUR ha emanato una nuova nota di approfondimento in merito al particolare caso degli alunni con prove “non equipollenti”.

Nella nuova nota, al fine di dare una indicazione procedurale univoca, si precisa che la sottocommissione può, nel caso in cui rilevi che la prova d’esame non equipollente sostenuta dal candidato con disabilità dimostri l’insufficiente raggiungimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l’autonomia stabiliti nel piano educativo individualizzato, verbalizzare tale rilievo e comunicarlo al DS. Si riportano comunque, nell’attestato di credito formativo, gli obiettivi effettivamente raggiunti. Sulla base del parere della sottocommissione, il Dirigente scolastico, acquisiti i pareri come già indicati nella Nota 793/2020, può disporre, straordinariamente e motivatamente, l’eventuale reiscrizione.

Nel primo giorno di esami di maturità, dunque, una nuova nota ha aperto la possibilità per il Dirigente Scolastico di riscrivere all’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado alunni con PEI differenziato, per i quali la Commissione d’esame rilevi il mancato raggiungimento degli obiettivi del proprio PEI. La Nota n° 793/20, riteniamo, aveva una sua coerenza interpretativa, riconoscendo correttamente alle Commissioni d’esame la competenza valutativa per gli alunni esaminati e prevedendo la possibilità che potessero dare esito negativo all’esame, permettendo così la ripetenza dell’anno scolastico. La nuova nota, invece, presenta non pochi interrogativi:

  • si riferisce “al particolare caso degli alunni con prove “non equipollenti“, ma poi nell’oggetto fa riferimento agli “esami finali” e nel testo parla di “alunni e studenti con disabilità che sostengono l’Esame di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione”. Però nel primo ciclo le prove di esame differenziate hanno comunque valore equipollente e quindi l’indicazione della nota può riferirsi solo al secondo ciclo;
  • non si comprende perché la commissione d’esame, una volta rilevato il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, non possa regolarmente decretare l’esito negativo dell’esame dell’alunno, come correttamente riportato nella nota 793/20 e venga invece esautorata dall’esercizio del proprio specifico ruolo valutativo dei candidati esaminati;
  • la nota consente in parte ciò che era espressamente negato dalla precedente nota, dando al DS la possibilità di reiscrizione all’ultimo anno degli alunni con disabilità, anche se solo del secondo ciclo.

Il potere restituito ai DS al termine degli esami suscita non poche perplessità. Non si comprende infatti perché togliere la competenza valutativa alla Commissione d’esame e attribuire la possibilità per il DS di reiscrizione di un alunno che ha già ottenuto il documento conclusivo degli studi. Sarebbe stato certamente più coerente e rispettoso delle specifiche competenze esplicitamente previste danne norme, evidenziare la possibilità, già contenuta nella nota n. 793/20 che la Commissione d’esame, una volta riscontrato il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, avesse potuto dare esito negativo all’esame bocciando l’alunno che quindi avrebbe regolarmente ripetuto l’ultimo anno.

Fonte: Disabili.com

27/06/2020