Decreto infrastrutture: cosa cambia per le persone con disabilità?

Decreto infrastrutture: cosa cambia per le persone con disabilità?

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Dell’annoso problema dei parcheggi per le persone con disabilità, l’occupazione abusiva degli stalli da parte di veicoli non muniti di contrassegno e la possibilità di parcheggiare l’autovettura all’interno degli “spazi blu” senza incorrere in sanzioni amministrative da parte di qualche comune,  ci eravamo già occupati (Parcheggi per persone con disabilità e strisce blu)

Le anticipazioni nei giorni antecedenti la pubblicazione in G.U. del D.L.10 settembre 2021, n. 121 recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”, in vigore dall’11 settembre 2021, sembravano essere molto più rassicuranti, soprattutto per la possibilità di sostare, senza limite alcuno, negli spazi “blu” qualora la persona con disabilità non trovi parcheggio negli spazi ad essa riservati.

Ebbene, qualcosa si è mosso, ma non con la chiarezza che in realtà ci si attendeva.

Innanzitutto, il nuovo comma 4 bis dell’art. 158 Codice della Strada, introdotto dal DL, prevede che chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 lettera g dello stesso art. 158 ( e perciò sostare negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all’art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli ….) con i ciclomotori, i motoveicoli, ed i restanti veicoli ( ad esempio minicar…) è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di € 80 ad un massimo di € 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da € 165 ad € 660 per i rimanenti veicoli.

E’ stato poi modificato il comma 4 dell’art. 188 del Codice della Strada, implementando l’importo delle sanzioni per l’occupazione abusiva di stalli riservati ale persone con disabilità, da € 168 ad € 672, per coloro che fruiscano degli spazi riservati senza la disposta autorizzazione, ovvero facendone un uso improprio, mentre per coloro che utilizzino i detti spazi essendo in possesso della prescritta autorizzazione, tuttavia ne travalichino condizioni e limiti, la nuova sanzione è compresa in un intervallo tra € 87 ed € 344.

Inoltre sono state apportate modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed in principal modo sostituendo la lettera d dell’articolo 7 con:

« d) riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari:

1) dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso; 

2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all’articolo 381, comma 2, del regolamento (e cioè per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L’autorizzazione è resa nota mediante l’apposito “contrassegno invalidi”).

3) dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa»;

4) dei veicoli elettrici;

5) dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite;

6) dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;

7) dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite;»

In pratica, il vecchio comma 1 lettera d prevedeva che nei centri abitati i comuni potevano, con Ordinanza del Sindaco “riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all’ art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonchè di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea”..

Che cosa è cambiato?

Oltre alla specificazione di ulteriori categorie non indicate precedentemente e l’indicazione specifica dell’art. 381 comma 2 del regolamento…..sembrerebbe nulla.

In pratica, è sempre il Sindaco del Comune a decidere se e come riservare limitati spazi alla sosta, presumibilmente  nelle “strisce blu” ai veicoli indicati nel comma 7, come d’altronde è previsto nel comma 5 dell’articolo 1 del DPR 115 del 30 luglio 2012, che permette alle singole Amministrazioni Comunali di concedere la gratuità dei parcheggi se il contrassegno per disabili viene esposto all’interno dell’auto.

Però un incentivo ulteriore potrebbe venire dalla modifica apportata al comma 819 art.1 L. 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge Finanziaria) la quale prevedeva che “Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana,  anche con riferimento alla mobilità delle persone con  disabilità, nello stato  di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione  di  3  milioni  di euro per l’anno 2021  e  di  6  milioni  di  euro  per  l’anno  2022, destinato all’erogazione, nei limiti delle  risorse  disponibili  per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di contributi in favore  dei  comuni che, con  ordinanza  adottata  entro  il  30  giugno  2021  ai  sensi dell’articolo  7  del  codice  della  strada,  di  cui   al   decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, provvedono a istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale ovvero delle donne in stato di gravidanza”.

La modifica riguarda il termine che dal 30 giugno 2021 è stato portato al 15 ottobre 2021 ed anche le parole «di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale ovvero delle donne in stato di gravidanza» sostituite da «delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni ovvero a prevedere la gratuità della sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale, nelle aree di sosta o di parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati».

La scelta però in concreto rimane sempre al Sindaco ed alla sua Giunta Comunale, la quale potrebbe anche decidere di non aderire al Fondo, ritenendo magari più remunerativo, un altro criterio, con buona pace degli spazi non disponibili per i veicoli delle persone con disabilità.

Fonte: handylex.org

25/09/2021