La guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità elenca le tipologie di spesa sanitaria deducibile dal reddito, dall’Irpef, e la documentazione necessaria per usufruire delle agevolazioni.
Chi ne usufruisce
Le persone con disabilità sono considerate coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica, istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992, o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l’incarico di certificare l’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.
Le spese sanitarie deducibili dal reddito
Le spese mediche in generale (come per esempio le prestazioni rese da un medico generico, i medicinali) e quelle per l’assistenza specifica sono interamente deducibili dal reddito complessivo. Queste spese sono deducibili anche quando sono state sostenute per un familiare con disabilità non a carico fiscalmente.
Sono considerate spese per assistenza specifica:
- L’assistenza infermieristica e riabilitativa;
- le prestazioni fornite dal personale con qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (se dedicate esclusivamente all’assistenza diretta della persona);
- prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all’attività di animazione e di terapia occupazionale.
Per avere diritto all’agevolazione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa. Se il documento di spesa è intestato solo alla persona con disabilità, la deduzione spetta al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte il costo, a condizione che integri la fattura, annotando sulla stessa l’importo da lui sostenuto.
Sono deducibili anche le spese sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia a condizione che le stesse vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura della persona con disabilità e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, ecc.), o sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.
Non sono deducibili:
- le spese sostenute per prestazioni rese dal pedagogista;
- le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) e quelle per l’acquisto dei dispositivi medici. Per queste spese, però, spetta la detrazione del 19% sulla parte che eccede €129,11. Nel caso in cui il dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (come le stampelle), il diritto alla detrazione del 19% può essere fatto valere sull’intero importo della spesa sostenuta;
- le spese corrisposte ad una Cooperativa per sostenere un minore con disabilità nell’apprendimento. Il Ministero della Salute, infatti, ha precisato che tale attività, di natura essenzialmente pedagogica e posta in essere da operatori non sanitari, pur se qualificati nel sostegno didattico – educativo, è priva di connotazione sanitaria. Non rileva il fatto che l’attività sia effettuata sotto la direzione di una psicologa.
In caso di ricovero della persona con disabilità in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. Per questo motivo, è necessario che nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza le spese risultino indicate separatamente.
Le spese detraibili dall’Irpef
I costi sostenuti per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento, e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità hanno una detrazione del 19%. In particolare, possono essere detratte dall’imposta, per la parte eccedente l’importo di €129,11, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) e la detrazione può essere fruita anche dal familiare del quale la persona con disabilità è fiscalmente a carico.
Sono ammesse alla detrazione le spese sostenute per:
- il trasporto in autoambulanza del disabile in quanto spesa di accompagnamento (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte solo per la parte eccedente l’importo di €129,11);
- il trasporto del disabile effettuato dalla ONLUS che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato o da altri soggetti (per esempio, il Comune) che hanno tra i propri fini istituzionali l’assistenza alle persone con disabilità
- l’acquisto di poltrone e carrozzelle per inabili e minorati non deambulanti;
- l’acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni. Per queste spese la detrazione del 19% non è fruibile contemporaneamente all’agevolazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ma solo sull’eventuale eccedenza della quota di spesa per la quale è stata richiesta quest’ultima agevolazione;
- l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella e l’installazione e la manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione del soggetto con disabilità (anche per queste spese la detrazione spetta per la parte eccedente quella per la quale si fruisce della detrazione relativa alle spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche);
- l’acquisto di telefonini per sordomuti;
- l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico;
- l’acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell’ambiente da parte dei soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con l’indicazione di dette caratteristiche
- i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento delle persone con disabilità.
- l’acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti a condizione che il disabile produca, oltre alla certificazione d’invalidità o di handicap rilasciata dalla commissione medica pubblica competente da cui risulti la menomazione funzionale permanente sofferta, la certificazione del medico specialista della ASL che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione;
- le spese per i servizi di interpretariato sostenute dai sordi purché si possiedano le certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.
Per le spese effettuate per acquistare telefonini per sordomuti, sussidi tecnici e informatici e cucine, si può fruire della detrazione solo se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e la specifica disabilità. Questo collegamento può risultare dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dal certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’Azienda sanitaria locale competente o dalla Commissione medica integrata.
La documentazione necessaria
Per fruire della detrazione è importante conservare tutte le certificazioni e i documenti di spesa, in quanto potrebbero essere richiesti dagli uffici dell’Agenzia delle entrate.
Riguardo alle certificazioni che la persona con disabilità deve possedere per richiedere le agevolazioni fiscali (deduzione o detrazione), va anzitutto precisato che sono considerati “disabili”, oltre alle persone che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992, anche coloro che sono stati ritenuti “invalidi” da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.
Anche i grandi invalidi di guerra e quelli a essi equiparati sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992.
Per loro, è sufficiente possedere la documentazione rilasciata dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità. Con la risoluzione n. 79/E del 23 settembre 2016 l’Agenzia delle entrate ha precisato che nei casi di grave invalidità o menomazione, per beneficiare della deduzione delle spese mediche e di assistenza specifica è sufficiente la certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 104/1992.
La grave e permanente invalidità o menomazione non implica necessariamente la condizione di disabilità grave indicata nell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Per gli invalidi civili senza accertamento della disabilità, invece, la grave e permanente invalidità o menomazione deve essere ravvisata, se non espressamente indicata nella certificazione, quando viene attestata un’invalidità totale e in tutti i casi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento.
Per quanto riguarda la documentazione delle spese, sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione Irpef sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo, occorre conservare il documento fiscale rilasciato da chi ha effettuato la prestazione o ha venduto il bene (fattura, ricevuta, quietanza). Tale documento potrebbe essere richiesto dagli uffici dell’Agenzia delle entrate.
In particolare:
- per le protesi, oltre alle relative fatture è necessario procurarsi e conservare la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, se la fattura non viene rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, questi deve attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. In alternativa alla prescrizione medica, a richiesta degli uffici dell’Agenzia delle entrate, il contribuente può presentare un’autocertificazione (anche con sottoscrizione non autenticata, se accompagnata da una copia del documento di identità). La dichiarazione va conservata insieme al documento di spesa e deve attestare la necessità della protesi (per il contribuente o per il familiare a carico) e il motivo per la quale è stata acquistata;
- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alla fattura occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona con disabilità
- per documentare l’acquisto di farmaci, l’unica prova è costituita dallo “scontrino parlante”, che deve indicare la natura (farmaco o medicinale), il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), la quantità e il codice fiscale del destinatario del farmaco.
Fonte: fondazioneserono.org
28/04/2022