Le precisazioni nel comunicato stampa del 28 luglio
In merito al bonus 200 euro che è stato introdotto dal Governo con l’articolo 32 del Decreto Legge n. 50 (Decreto aiuti) per aiutare i cittadini a far fronte all’aumento dei prezzi, e riservato a lavoratori e pensionati, anche con disabilità, INPS ha pubblicato un comunicato stampa con alcune precisazioni riguardanti i percettori della sola indennità di accompagnamento.
Alla misura, l’INPS aveva già dedicato la circolare n. 73 del 24 giugno 2022 l’INPS contenente le modalità di corresponsione bonus, ricordando innanzitutto che si tratta di una indennità una tantum (nella mensilità di luglio) del valore di 200 euro, erogata in favore dei lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato, titolari di uno o più rapporti di lavoro, ai quali spetti, dal 1° gennaio 2022 fino al giorno precedente la pubblicazione della circolare, il diritto all’esonero contributivo dello 0,8%.
Sulla scorta di quanto stabilito dall’articolo 32, commi da 1 a 7, del decreto-legge n. 50/2022, la circolare prevede che tale indennità sia erogata d’ufficio dall’INPS per i titolari di:
– uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria,
– pensione o assegno sociale,
– pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti,
– trattamenti di accompagnamento alla pensione
con decorrenza entro il 30 giugno 2022.
Non vengono nominati i soggetti disabili esclusivamente titolari di indennità di accompagnamento: ed è qui che arriva la precisazione dell’INPS:
ai soggetti disabili esclusivamente titolari di indennità di accompagnamento quali l’indennità una tantum 200 euro è erogata dal proprio datore di lavoro che procede all’accredito diretto (art. 31 del decreto-legge n. 50/2022) qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
Fonte: Disabili.com
30/07/2022