L’agenzia delle Entrate risponde in riferimento all’applicazione delle recenti Semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità
L’Agenzia delle Entrate è tornata di recente sull’argomento agevolazioni fiscali disabili, ed in particolare sull’iva al 4% (anziché al 22%) sull’acquisto auto da parte di persone con disabilità con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. In una risposta ad un interpello, le Entrate hanno ribadito che, per poter avere accesso all’iva ridotta in caso di acquisto auto, oltre al requisito della indicazione nel documento di guida della prescrizione degli adattamenti alla guida per la macchina della persona disabile, non è strettamente necessario avere la patente, ma basta anche il foglio rosa, a patto che la licenza sia poi ottenuta entro un anno dall’acquisto.
Vediamo in dettaglio cosa è previsto e i requisiti per accedere al beneficio.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Nella sua risposta, l’Agenzia delle Entrate innanzitutto traccia un excursus storico del percorso che ha portato dalla introduzione del diritto all’iva agevolata per acquisto auto (articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 979) alle successive modifiche e allargamenti della platea dei beneficiari, (vedi l’articolo 27 della legge 104, che amplia la platea dei beneficiari anche agli invalidi in possesso del “foglio rosa” prevedendo che il a patto che la persona consegua la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell’acquisto del veicolo), fino alla più recente semplificazione sull’iva auto disabili, introdotta a fine 2021.
LE SEMPLIFICAZIONI DEL 2022
In particolare, l’articolo 1-bis del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, inserita in sede di conversione dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dispone che:
«Per il riconoscimento delle agevolazioni previste dall’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con riferimento all’acquisto di veicoli, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, presentano una copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all’articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» (cfr. comma 1); e prevedendo un obbligo di adeguamento del Decreto alle nuove disposizioni (cfr. comma 2).
Il successivo decreto 13 gennaio 2022 indica quindi che per avere accesso all’iva agevolata sull’acquisto auto disabili, i soggetti possono produrre copia semplice della patente che deve contenere l’indicazione di adattamenti al veicolo da condurre, (adattamenti che possono essere anche di serie) prescritti dalle commissioni mediche locali, fermo restando l’atto notorio/dichiarazione di non aver fruito della stessa agevolazione nel quadriennio precedente.
I DOCUMENTI NECESSARI
Pertanto, dal 29 gennaio 2022, per il riconoscimento delle agevolazioni previste per l’acquisto di veicoli (che devono rispondere a determinati requisiti di cilindrata o potenza previsti dall’articolo 8 della legge n. 449 del 1997), le persone disabili, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, possono fruire dell’aliquota Iva agevolata del 4% presentando la seguente documentazione:
– copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione degli adattamenti alla guida, anche di serie, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui al citato articolo 119, comma 4, del Codice della Strada;
– atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione.
Pertanto, ai fini dell’applicazione della predetta aliquota Iva ridotta del 4 per cento, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, non devono disporre della copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata dalla commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni che indichi la natura motoria della disabilità, qualora la patente contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre.
PATENTE E FOGLIO ROSA
L’Agenzia delle Entrate risponde poi sul punto relativo al possesso della patente di guida, dichiarando che è possibile, da parte dei soggetti interessati, produrre il c.d. “foglio rosa” (cfr. articolo 122 del Codice della Strada) che contenga la prescrizione degli adattamenti alla guida, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, fermo restando che il beneficio decade qualora l’invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell’acquisto del veicolo.
RICAPITOLANDO
Estrapolando dalla risposta al quesito da parte dell’agenzia delle Entrate le info essenziali, possiamo riassumere così i documenti necessari all’iva al 4% sull’acquisto auto da parte di persone con disabilità con ridotte o impedite capacità motorie permanenti:
– atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione;
– copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione degli adattamenti alla guida, anche di serie, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui al citato articolo 119, comma 4, del Codice della Strada; OPPURE
– copia del foglio rosa rilasciata dalle commissioni mediche locali di cui all’articolo 119, comma 4, del Codice della Strada, che contenga la prescrizione degli adattamenti alla guida, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, a patto che il conducente disabile consegua la patente speciale entro un anno dall’acquisto del veicolo. In caso contrario, il beneficio decade.
Fonte: Disabili.com
29/08/2023