110 milioni complessivi fino al 2028 per l’Ape Sociale, la misura che consente a determinate categorie di lavoratori, tra cui caregiver e persone con una determinata percentuale di invalidità, di ritirarsi prima dal lavoro
Tra le misure previste dal Decreto Fiscale collegato alla Manovra 2025 (DL n. 155/2024), il rifinanziamento per i prossimi anni dell’APE Sociale, ovvero il trattamento di prepensionamento erogato dall’INPS, e previsto per alcune categorie di lavoratori, tra cui disoccupati, caregiver familiari, invalidi civili superiori al 75% e lavoratori gravosi, per accompagnarli fino all’età pensionabile e ottenere poi la pensione di vecchiaia (67 anni, ndr).
Il decreto fiscale
Il rifinanziamento dell’APE sociale è stato inserito nel Decreto Fiscale collegato alla Manovra 2025, documento che introduce misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali, che dopo la recente approvazione dal Consiglio dei Ministri è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Secondo le anticipazioni, nella legge di Bilancio 2025 verranno confermate anche per il prossimo anno anche le misure di prepensionamento di Quota 103 e Opzione Donna, oltre ad Ape Sociale, mantenendo gli stessi requisiti attuali.
Rifinanziamento: la spesa anno per anno
Nel DL n. 155/2024 all’articolo 2 viene stabilito il rifinanziamento dell’Ape Sociale con 110 milioni complessivi dal 2025 al 2028, così distribuiti:
- 20 milioni di euro per il 2025;
- 30 milioni di euro per il 2026;
- 50 milioni di euro per il 2027;
- 10 milioni di euro per il 2028
Ape Sociale: i requisiti
Ricordiamo che l’ape Sociale è riservata non solo a determinate categorie di lavoratori, ma che sono inoltre previsti all’accesso della misura dei requisiti di tipo anagrafico e contributivo, ed è inoltre necessario non essere titolari di alcuna pensione diretta.
Requisito anagrafico
Per quanto riguarda il requisito anagrafico, è richiesta un’età di almeno 63 anni e 5 mesi.
Tipologie di lavoratori
Possono fare domanda di APE sociale solo alcune categorie di lavoratori, che siano iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata che:
a) siano disoccupati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
b) siano caregiver che assistano, al momento della richiesta e da almeno sei mesi un congiunto con handicap grave (articolo 3 comma 3 della Legge 104), che sia:
– il coniuge o un parente di primo grado convivente
– un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
c) invalidi civili con percentuale di invalidità al 74%: lavoratori che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
d) addetti a lavori gravosi: sono lavoratori dipendenti con almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una o più delle professioni di cui all’allegato 3 della legge 234/2021 (cd. gravose).
Requisito contributivo
è poi necessario soddisfare il requisito contributivo, ovvero avere:
– 30 anni di contributi
–36 anni di contributi per quasi tutti gli addetti ai lavori gravosi, che devono essere maturati entro fine anno. Per le donne lavoratrici madri il requisito contributivo è ridotto di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di 2 anni.
Fonte: Disabili.com
24/10/2024