Il decreto Semplificazioni ha aumentato, solo per il 2022, gli importi dell’assegno unico spettanti ai figli disabili maggiorenni. Vediamo a chi spetta e quanto
L’INPS ha pubblicato un messaggio (il numeo 3518) nel quale dà istruzioni rispetto all’aumento dell’importo dell’assegno unico e universale per le famiglie con figli maggiorenni con disabilità, come stabilito dal decreto Semplificazioni (legge 122/2022).
Tale decreto, all’articolo 38 ha aumentato, per il solo anno 2022, gli importi spettanti ai figli disabili maggiorenni, al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità a prescindere dall’età. Il medesimo decreto–legge prevede, inoltre, nuove disposizioni per potere beneficiare dell’assegno in presenza di nuclei familiari orfanili, composti da soggetti disabili gravi e titolari di pensione ai superstiti del genitore deceduto. Non cambia niente, invece, in caso di figli con disabilità minorenni.
TUTTE LE MODIFICHE PREVISTE
In particolare, al decreto legislativo n. 230/2021, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 2, comma 1, viene aggiunta la lettera c-bis) che contiene alcune precisazioni con riferimento ai nuclei familiari orfanili;
b) all’articolo 4, comma 1, l’importo dell’assegno previsto per ciascun figlio minorenne, pari a un massimo di 175 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro (da ridursi gradualmente in funzione del crescere del valore ISEE, come da tabella 1, allegata al decreto legislativo n. 230/2021), limitatamente all’anno 2022, viene concesso nella medesima misura anche in caso di figli maggiorenni disabili senza limiti di età;
c) all’articolo 4, comma 4, la maggiorazione prevista esclusivamente per i figli minorenni in base al grado di disabilità (da un minimo di 85 euro a un massimo di 105 euro), viene estesa e applicata, limitatamente all’anno 2022, nella medesima misura a ciascun figlio con disabilità fino al compimento di 21 anni;
d) all’articolo 4, comma 5 e 6, viene disposto che dall’anno 2023, tornano ad applicarsi la maggiorazione di 80 euro mensili, per i figli maggiorenni disabili fino al compimento del ventunesimo anno di età, e di 85 euro mensili (che si riducono in funzione del valore ISEE) per i figli maggiorenni disabili di età pari o superiore a 21 anni;
e) all’articolo 5, è aggiunto il comma 9-bis, secondo cui nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione transitoria di cui al comma 1 del medesimo articolo sono incrementati di 120 euro al mese per l’anno 2022.
Vediamo le misure nel dettaglio
NUCLEI FAMILIARI ORFANILI
In riferimento ai nuclei familiari orfanili, l’assegno unico e universale per i figli a carico spetta anche agli orfani maggiorenni alle seguenti condizioni:
– titolarità di pensione ai superstiti;
– disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104.
MAGGIORAZIONE PER FIGLI DISABILI
Relativamente all’importo spettante a titolo di assegno unico per figli disabili, per l’annualità 2022 (periodo 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023) i figli maggiorenni disabili senza limiti di età sono equiparati ai figli minorenni, mentre, relativamente all’importo spettante a titolo di maggiorazione per disabilità, i figli maggiorenni disabili fino al compimento di 21 anni di età sono equiparati ai figli minorenni disabili.
E’ previsto che il grado di disabilità debba essere almeno medio (qui le tabelle con i gradi di disabilità, ndr).
In sintesi:
-figli disabili e non minori di 18 anni: cifra invariata
– figli disabili di 18-20 anni: per i quali inizialmente l’assegno è stato previsto nella misura massima di 85 euro (con ISEE fino a 15.000 euro), più 80 euro, a prescindere dall’ISEE, a titolo di maggiorazione per disabilità, gli importi dell’assegno e delle maggiorazioni per disabilità sono equiparati a quelli dei minorenni;
– figli disabili di età pari o superiore a 21 anni, per i quali inizialmente l’assegno è stato previsto nella misura massima di 85 euro, l’importo dell’assegno è equiparato a quello dei minorenni.
In applicazione dei nuovi importi introdotti dal decreto-legge n. 73/2022, per l’annualità 2022 (periodo 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023), i figli disabili beneficeranno di un assegno pari a un massimo di 175 euro (con ISEE fino a 15.000 euro) a cui vanno aggiunti, anche per i figli fino a 21 anni, a titolo di maggiorazione, fino a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza del figlio.
La distinzione tra figli disabili minorenni, figli disabili di età compresa tra 18-20 anni e figli disabili di età pari o superiore a 21 anni tornerà ad applicarsi a partire dal 1° marzo 2023.
Fonte: Disabili.com
06/10/2022