Assegno unico universale

Assegno unico universale

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Il Senato della Repubblica, nella seduta del 30 marzo 2021, ha approvato il DDL n. 1892 per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’istituzione di un assegno unico ed universale

Il testo, in fase di pubblicazione, è la conclusione di un iter legislativo iniziato con il DDL n. 472 presentato il 4 giugno 2018.

Esso consta di 5 articoli che delegano il Governo ad adottare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della Legge, uno o più decreti legislativi per riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico.

L’assegno, basato sul principio universalistico, costituirà un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell’ambito delle risorse disponibili. 

Risorse.

Le risorse per l’erogazione dell’assegno saranno reperite ai sensi dell’articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 denominato “Fondo assegno universale alla famiglia” e dalla progressiva soppressione di altri fondi di sostentamento tra cui l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, l’assegno di natalità, il premio alla nascita, il fondo di sostegno alla natalità, le detrazioni Irpef per i figli a carico

La dotazione del Fondo è stata rifinanziata con la Legge di Bilancio del 2021 con ulteriori tre miliardi di euro per il 2021 e cinque miliardi per il 2022. 

Importi, ripartizioni e corresponsioni.

L’importo medio, secondo anche le indicazioni del Presidente del Consiglio Draghi dovra essere di circa € 250,00 a famiglia; “medio” perché esso verrà modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, attraverso l’ISEE, tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare.

Importante è che ai fini dell’accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse dall’assegno unico, il computo di quest’ultimo può essere differenziato nell’ambito dell’ISEE fino al suo eventuale azzeramento.

Sarà pienamente compatibile con la percezione del reddito di cittadinanza e verrà erogato dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni.

Dai diciotto ai ventuno anni, sempre per i figli a carico, l’assegno sarà corrisposto con importo inferiore a quello per i minorenni, ma solo in presenza di determinate condizioni come ad esempio percorsi di formazione scolastica, universitaria o professionale, tirocini o percorsi lavorativi a basso reddito, disoccupazione, servizio civile universale.

Esso sarà ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.

Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l’assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.

Assegno per le famiglie di persone con disabilità.

L’assegno cosi come indicato dall’art. 1, non sarà considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità.

Le borse di lavoro volte all’inclusione o all’avvicinamento inattività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell’accesso all’assegno e per il calcolo di esso.

Per il calcolo dell’importo vi sarà una maggiorazione in base ad una aliquota che sarà non inferiore al 30% e ne superiore al 50% per ciascun figlio con disabilità a carico, sia minorenne che maggiorenne ma inferiore di anni 21 con l’importo che sarà erogato in base alla gravità della disabilità.

Dopo i 21 anni se il figlio sarà ancora a carico, l’importo sarà riconosciuto ma senza la maggiorazione.

Requisiti per l’ accesso.

Il richiedente deve essere:

  1. cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
  2. essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  3. essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
  4. essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale; a fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell’infanzia e dell’adolescenza, possono essere concesse specifiche deroghe da una commissione nazionale, istituita con decreto del Ministro con delega per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Fonte: Superando.it

10/04/2021