Facciamo il punto su quanto previsto per il pagamento del canone Rai per il 2024, con le esenzioni previste, i moduli, le scadenze da rispettare
Il canone Rai è un balzello che in Italia devono pagare i nuclei familiari che posseggono un apparecchio televisivo o un apparecchio in grado di ricevere il segnale televisivo: questa tassa si deve pagare sia che il televisore venga utilizzato, sia che non lo si usi.
Il pagamento del canone rai 2024 ha visto una sostanziosa novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2024, ovvero la riduzione dell’importo da pagare, passato da 90 a70 euro.
Sono inoltre previste delle esenzioni al pagamento del canone RAI, ma anche opzioni di rimborso nel caso di pagamento non dovuto: di seguito vediamo quali sono le regole, oltre alle tempistiche da rispettare e le modalità per eventualmente chiederne il riconoscimento.
IMPORTO CANONE RAI 2024 E SCADENZA
Come detto, il canone RAI da pagare nel 2024 ammonta a 70 euro. Va pagato entro il 31 gennaio di ogni anno: entro quella data è consigliato anche chiedere l’esonero, in caso di possesso dei requisiti (lo vediamo qui sotto). L’importo da pagare varia in caso di nuove attivazioni che avvengano in corso d’anno: a seconda della data, l’addebito sarà quindi ricalibrato, a partire dai complessivi 70 euro e poi a scendere, in base al calcolo dei mesi di effettivo abbonamento.
COME SI PAGA
Dal 2016 il canone tv viene addebitato sulle fatture emesse dalle imprese elettriche (bollette) in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno. Sono però previste anche altre modalità alternative:
-con modello F24
Se nessun componente della famiglia anagrafica è titolare di contratto elettrico domestico residenziale, il canone rai deve essere versato con il modello F24
– addebito sulla pensione
Il canone può essere versato anche tramite addebito sul rateo della pensione, a patto che il reddito familiare non superi i 18.000 euro. E’ necessario farne richiesta al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’abbonamento.
CHI PUÒ CHIEDERE L’ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CANONE RAI
Sono previste alcune categorie di cittadini esonerati dal pagamento del canone RAI, ovvero:
– ultrasettantacinquenni con reddito non superiore a 8.000 euro ( e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell’apposito modello) con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV
– diplomatici e militari stranieri
– coloro che non hanno un apparecchio televisivo.
COME CHIEDERE L’ESENZIONE
Per ottenere l’esenzione dal pagamento del canone rai 2024 è necessario inviare all’Agenzia delle Entrate precisa istanza.
· Esenzione over 75 con reddito fino a 8.000 euro
Per gli over 75 va inviata una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell’apposito modello) con cui si dichiara il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV.
L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.
Chi ha già presentato la dichiarazione sostitutiva negli anni precedenti può continuare a godere dell’esenzione senza bisogno di presentare ulteriori dichiarazioni, sempre che le condizioni di esenzione permangano.
Qui il Modello di esenzione canone per gli over 75 – pdf
· Esenzione per chi non detiene televisori
Chi non possiede televisori, per evitare che gli venga accreditato in bolletta il pagamento del canone Rai, può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione. In questo caso è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica (ovverotutte le persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune) detenga un apparecchio televisivo.
Per questa casistica di utenti è necessario presentare la dichiarazione ogni anno, perché la stessa ha valenza annuale. A tale proposito, segnaliamo che bisogna presentare la dichiarazione:
– dal 1 luglio al 31 gennaio dell’anno successivo per l’esonero totale dell’anno successivo
– dal 1 febbraio al 30 giugno per l’esonero dal pagamento del secondo semestre dello stesso anno.
Il modello di dichiarazione sostitutiva (privati) va presentato, alternativamente:
– Onlline, tramite l’applicazione web
– Tramite Caf
– inviando raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino, allegando un valido documento di riconoscimento
– inviando posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it
PAGAMENTO CANONE RAI E PERSONA IN CASA DI RIPOSO
Segnaliamo che è tenuto al pagamento del canone rai anche un contribuente ricoverato in una casa di riposo, nel caso in cui nella propria abitazione abbia un appar ecchio tv.
Specifica l’Agenzia delle Entrate che, se il contribuente non possiede la TV, qualora sia titolare di un’utenza elettrica con tariffa residenziale, per evitare l’addebito del canone nella fattura elettrica, dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione.
Se, invece, il contribuente non possiede la TV e non è titolare di un’utenza elettrica con tariffa residenziale (ad esempio, perché l’utenza elettrica è intestata al figlio che risiede in altra abitazione) ed è già titolare di abbonamento alla TV dovrà seguire la procedura già utilizzata negli anni passati e, quindi, dovrà dare disdetta dell’abbonamento ai sensi dell’art. 10 del RDL n. 246/1938, inviando un’apposita raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.
RIMBORSO CANONE RAI
Nei casi di canone RAI non dovuto ma pagato ugualmente, sono previste due modalità di richiesta di rimborso: una per utente privato a cui sia stato accreditato in bolletta anche se non era tenuto al pagamento, e un altro dedicato agli ultra 75enni con reddito non superiore agli 8.000 euro.
- Il titolare del contratto di fornitura di energia elettrica può chiedere il rimborso del canone tv per uso privato pagato mediante addebito in bolletta di energia elettrica, ma non dovuto, compilando l’apposito modello – pdf
- questo invece il modello dedicati ai cittadini ultrasettantacinquenni che hanno versato il canone pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge per beneficiare dell’esenzione.
Fonte: Disabili.com
01/02/2024