Congedo COVID-19: ancora chiarimenti INPS

Congedo COVID-19: ancora chiarimenti INPS

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INPS ha emanato un nuovo messaggio che propone chiarimenti e risposte alle numerose richieste di chiarimenti evidentemente pervenute all’Istituto. L’argomento centrale di questo messaggio (il n. 1621 del 15 aprile) è il cosiddetto congedo COVID-19 per i dipendenti privati.

Ricordiamo cos’è. Il congedo è stato istituito (articolo 23 del decreto “Cura Italia”) per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e che può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio)

La fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. La fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) percezione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL.

Ricordiamo che il limite di età previsto (12 anni) non vige nel caso di figli con disabilità.

Il congedo COVID-19 è uno strumento di flessibilità lavorativa straordinario che però convive con altre forme di sostegno, di permesso e di congedo oltre ad un ventaglio di fattispecie estremamente ampio. Sono fra loro compatibili fra loro oppure no? Il messaggio INPS è nella sostanza un elenco di compatibilità o incompatibilità. Tentiamo di schematizzare i contenuti.

Compatibilità e incompatibilità

Fruizione dei giorni di congedo COVID-19 negli stessi giorni da parte di entrambi i genitori non compatibile; un genitore alla volta e la somma è comunque 15 giorni.
Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting incompatibile con la fruizione del congedo COVID-19
Fruizione congedo parentale e congedo COVID-19 incompatibile la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore.
Fruizione riposi giornalieri della madre o del padre e congedo COVID-19 non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore dei cosiddetti riposi giornalieri per allattamento per lo stesso figlio.
Malattia di uno dei genitori l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 oppure del congedo parentale.
Congedo di maternità/paternità l’altro genitore non può fruire del congedo COVID-19 per lo stesso figlio. Ammesso invece se ci sono più figli.
Lavoro agile (smart working) dell’altro genitore la fruizione del congedo COVID-19 è compatibile
Ferie il congedo COVID-19 è compatibile con la contemporanea fruizione di ferie dell’altro genitore.
Aspettativa non retribuita il congedo COVID-19 è compatibile con la contemporanea aspettativa non retribuita dell’altro genitore.
Part-time e lavoro intermittente il congedo COVID-19 è compatibile ed è fruibile anche durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore
Indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020 il congedo COVID-19 è compatibile con la percezione di una di quelle indennità da uno dei genitori.

“Cassa integrazione” e congedo COVID-19

Il messaggio 1621 fornisce una indicazione utile per una domanda sentita spesso in questi giorni ed è relativa a quei lavoratori che hanno accesso a strumenti di sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL.

CI si chiedeva se con l’accesso a questi strumenti si dovesse rinunciare a congedo Covid o ad altre formule di flessibilità (permessi legge 104, congedi straordinari ecc.). Il messaggio risponde in modo molto possibilista ma solo sul congedo COVID (forse perché diversamente da altri permessi è retribuito solo al 50%).

Dunque il messaggio sul punto precisa: il genitore lavoratore dipendente destinatario di un qualsiasi trattamento di integrazione salariale che, nel periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, voglia avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro, può optare di fruire del congedo COVID-19. Le due tutele hanno, infatti, diversi presupposti e distinte finalità, nonché un differente trattamento economico.

Ne consegue che i due trattamenti economici non sono tra loro cumulabili.”

 

Permessi per assistere figli con disabilità

Il messaggio INPS 1621 conferma che il genitore lavoratore dipendente può cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i permessi di cui alla legge 104/1992 (compresi i 12 giorni ulteriori previsti dall’articolo 24 dello stesso decreto-legge n. 18/2020), anche fruendoli per lo stesso figlio.

Inoltre il messaggio INPS introduce una ulteriore apertura: vista la natura speciale ed emergenziale della tutela in esame, sarà possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo, anche fruito per lo stesso figlio. Non solo: il diversi benefici possono essere fruiti contemporaneamente da entrambi i genitori per lo stesso figlio (es. l’uno il congedo COVID-19, l’altro il congedo straordinario).

 

Ma a fronte di queste aperture vi sono anche delle letture restrittive rispetto ad interpretazioni passate dello stesso INPS. Queste riguardano le 12 giornate aggiuntive ai permessi ex legge 104/1992 previste dall’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020.

INPS precisa che in caso di CIG/FIS (cassa integrazione) con sospensione a zero ore non vengono riconosciute le giornate di permesso.

Nel caso invece di CIG/FIS con riduzione di orario, le 12 giornate possono essere fruite riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta, secondo le regole del part-time verticale. In pratica, diversamente da quanto espresso in passato da INPS per situazioni analoghe, i permessi  aggiuntivi – vanno riparametrati (una proporzione rispetto ai giorni previsti a “pieno regime” da contratto). Il messaggio non precisa se vanno riproporzionati anche i tre giorni. Verosimilmente non precisa perchè vi sarebbe una contraddizione con due risoluzioni del Ministero del lavoro (risposte a interpello 21/2011 e soprattuto 24/2012).

Quasi superfluo ricordare che tali indicazioni non trovano applicazione per i dipendenti pubblici non assicurati da INPS.

Fonte: handylex.org

16/04/2020