Decreto Ristori-bis: congedi e bonus baby sitting

Decreto Ristori-bis: congedi e bonus baby sitting

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Il cosiddetto decreto-legge Ristori bis firmato e bollinato ma ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e di conseguente numerazione, contiene due disposizioni di interesse per le famiglie con minori o con persone con disabilità.
La prima disposizione prevede una nuova forma di congedo straordinario per i genitori lavoratori dipendenti, la seconda reitera il bonus baby sitting che già era stato usato nei mesi scorsi per situazioni simili ma ne restringe la platea.

Il congedo straordinario

Il congedo (articolo 13 del nuovo decreto legge) è concesso solo nelle “zone rosse” cioè le aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.
Il congedo, in generale, spetta solo ai genitori in caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado.

Nel caso di figli con disabilità grave il congedo spetta anche in altre situazioni: che siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado (non solo secondarie di primo grado) o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale e che scuole o centri siano stati chiusi per effetto dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.
Se i figli con disabilità frequentano in presenza (per effetto delle disposizioni del DPCM del 3 novembre), i genitori non hanno diritto al congedo.

Il congedo spetta alternativamente ad entrambi i genitori lavoratori e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.
Durante il congedo è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione e la copertura contributiva.
L’indennità non è riconosciuta ai lavoratori autonomi.

Il decreto pone anche un limite di finanziamento: massimo 52,1 milioni di euro. Superata quella cifra, INPS rigetta le domande successive.

Nulla prevede la nuova norma circa la compatibilità con il congedo retribuito ex art. 42 del decreto legislativo 151/2001 o altre forme di congedo parentale, né rispetto ai permessi lavorativi ex art. 33 della legge 104/1992, aspetti che verosimilmente saranno chiariti in seguito con circolare INPS

Bonus baby-sitting nelle zone rosse

Il decreto Ristori-bis – all’articolo 14 – ripropone il bonus (fino a 1000 euro) per l’acquisto di servizi di baby-sitting che già erano stati usati durante il precedente lockdown e soprattutto nella cosiddetta “fase due”.

In questo caso però la platea è molto più ristretta. Riguarda solo le zone rosse e solo per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza e solo per  i genitori di alunni di scuole secondarie di primo grado (con l’eccezione sulla disabilità di cui diciamo sotto).

Inoltre il bonus viene concesso nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia e non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.

Le maglie sono un po’ più larghe nel caso di figli con disabilità grave: il bonus viene concesso quando i figli sono iscritti a scuole di ogni ordine e grado oppure sono ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020. Anche in questo caso se i figli proseguono la frequenza scolastica in presenza il bonus non spetta.

E anche per il bonus la misura è condizionata da limiti finanziari: 7,5 milioni di euro. Una volta esauriti INPS rigetta le domande.

Nulla è previsto nel decreto-legge a favore dei “lavoratori fragili” in termini di nuovi congedi o permessi o astensioni.

L’articolo 15 del decreto-legge prevede invece l’istituzione di un Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore “al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. La dotazione è di 70 milioni di euro. Per il 2021.